Dalle dentiere della Canegrati, si camici di fontana, passando da ospedali in fiera e altri presidi sanitari chiusi, emergenze create per privilegiare le solite clientele che avvelenano la lombardia ormai da 30 anni.
giovedì 7 marzo 2024
Magenta Ideal. Diritto alla salute
sabato 29 ottobre 2022
LA BRIGATA MEDICA CUBANA HENRY REEVE RITORNA A CREMA 🇨🇺 ❤️🇮🇹
LA BRIGATA MEDICA CUBANA HENRY REEVE RITORNA A CREMA
🇨🇺 ❤️🇮🇹
A Crema, dopo oltre due anni, si festeggia il capo brigata Dott. Carlos Ricardo Perez, accompagnato dal dott. Julio Guerra capo brigata a Torino.
Grande commozione a Crema nell’incontro organizzato dal Circolo locale dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con il sostegno del Comune, al quale hanno partecipato il Console Generale di Cuba a Milano Llanio Gonzalez, l’ex Sindaca Stefania Bondaldi, e Irma Dioli già Presidente dell’Associazione
Presente anche la famiglia del piccolo Francesco, che quotidianamente salutava il passaggio dei 52 componenti della Brigata.
Con i protagonisti di questo fatto storico epocale, si sono ripercorsi i più significativi momenti del loro arrivo, a partire dalla richiesta dell’Associazione di attivare la cooperazione medica al Ministro della Salute, e della loro permanenza con l’obiettivo di salvare vite.
Negli interventi è stata riaffermata la gratitudine e l’affetto alla Brigata Henry Reeve al governo e al popolo di Cuba per il loro straordinario aiuto nei due mesi della fase più acuta del Covid.
Sono stati consegnati attestati e medaglie di riconoscenza per l’impegno svolto al Dott. Carlos e al Dott. Julio.
Fausto Lazzari, Segretario del Circolo locale dedicato alla Brigata Henry Reeve ha omaggiato i due capi brigata della tessera d’onore dell’Associazione, così come alla ex Sindaca Stefania Bonaldi per la sua accoglienza e sostegno ai medici cubani.
Significativa la presenza di due Assessori comunali, Giorgio Cardile che ha portato i saluti della Giunta e Franco Bordo.
Nella stessa giornata, si è ritornati insieme nei luoghi che hanno conosciuto la loro straordinaria opera di solidarietà, umanità e competenza, come il piazzale dell’Ospedale intitolato, su richiesta del Circolo dell’ANAIC, alla Brigata Henry Reeve
Accompagna i due medici una troupe per realizzare un documentario sulla cooperazione medica cubana in Italia.
La straordinaria esperienza delle due Brigate mediche, messaggere del diritto alla salute universale e del diritto alla pace, ha rafforzato ulteriormente i legami di amicizia e di solidarietà tra i due popoli, che continueremo a sviluppare in futuro, a partire dalla richiesta di cancellazione del blocco.
Viva la solidarietà tra i popoli!
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
#CubaSalvaVidas
#CubaEsSalud
#MINSAPCuba
#MejorSinBloqueo
sabato 28 agosto 2021
Riflessione di un semplice operaio di Michele Michelino
dal fb di Michele Michelino
giovedì 29 aprile 2021
NUOVI OGM. EVI: I CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI SCEGLIERE
Oggi la Commissione Europea ha presentato uno studio sugli organismi geneticamente modificati (OGM), sottolineando che nuove tecniche di miglioramento genetico potrebbero ridurre l'uso di pesticidi, in linea con gli obiettivi del Green Deal e della Farm-to-Fork Strategy. La conclusione principale dello studio è che la precedente legislazione sugli OGM è obsoleta e inadatta ai recenti sviluppi tecnologici. Di parere contrario uno studio commissionato dai Greens/EFA, secondo il quale anche le nuove tecniche operano una manipolazione genetica, pertanto anche i nuovi OGM dovrebbero rientrare nella legislazione vigente sugli OGM tradizionali, sottoponendosi alle stesse rigide norme in materia di autorizzazione ed etichettatura.
"I cittadini hanno il diritto di decidere autonomamente se acquistare alimenti ottenuti con l'ingegneria genetica. Requisiti di etichettatura chiari offrono libertà di scelta ai consumatori. Le persone devono poter scegliere se gli alimenti prodotti con l'intervento dell'ingegneria genetica finiscono nel loro piatto, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nuovi o vecchi metodi di ingegneria genetica" - commenta Eleonora Evi, eurodeputata di Europa Verde, titolare in Commissione ambiente.
martedì 27 aprile 2021
Eletrosmog. Legambiente Nerviano scrive ai consiglieri comunali
Il Circolo Legambiente di Nerviano prosegue la propria mobilitazione a favore della tutela della salute dei cittadini.
Oggetto : elettrosmog e amministrazioni locali.
La scrivente associazione, porta alla Vs. attenzione la problematica in oggetto.
Lo scorso 24 marzo, la commissione parlamentare competente ha espresso parere favorevole all'innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici dagli attuali 6 V/m a 61 V/m.
Il limite di 6/Vm attuale, pone la legislazione italiana, tra le piu' avanzate a tutela della salute dei cittadini contro l'elettrosmog.
Non vi e' quindi un pregiudizio aprioristico sulla tecnologia 5G da parte nostra, ma la consapevolezza che i limiti attuali sono la miglior garanzia per la riduzione del danno a tutela della salute .
Auspichiamo che il Consiglio Comunale si pronunci contro l'innalzamento dei limiti di esposizione, esprimendo preoccupazione in caso vengano approvati, dandone comunicazione al Governo italiano.
Riteniamo che ove ne fosse sprovvista, l'Amministrazione nervianese, dovrebbe dotarsi di un regolamento specifico, per regolamentare la presenza e l'installazione di antenne per telecomunicazioni nel nostro territorio.
Principi guida dovrebbero essere la riduzione e il controllo dell'esposizione dei luoghi sensibili e della cittadinanza in generale, nonche' la tutela del paesaggio.
“... i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ...” (LQ n.36/2001 – art. 8, comma 6).
Sarebbe anche opportuno, a ns. avviso, informare la cittadinanza se e dove siano già installate sul territorio antenne per la trasmissione in 5G.
La scrivente associazione nelle scorse settimane, ha rilanciato e diffuso tra i nervianesi un appello online da sottoscrivere ( visibile al link https://is.gd/
Stiamo collaborando e siamo costantemente aggiornati con i livelli regionali e nazionali di Legambiente per una mobilitazione generale, a difesa del principio di precauzione e della salute pubblica.
Il nostro Circolo ha anche richiesto agli organizzatori della campagna, il coinvolgimento di ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, perchè si attivino in tal senso.
Si allega per opportuna conoscenza, la lettera che Legambiente Nazionale ed altri soggetti, hanno inviato ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati , al Presidente del Consiglio.
Vi chiediamo di agire in nome della salvaguardia dei parametri precauzionali più attenti alla salute di tutti.
Grazie per la Vs. attenzione.
Circolo Legambiente Nerviano
lunedì 12 aprile 2021
FIRMATO IL GEMELLAGGIO TRA COMITATO FIBROMIALGICI UNITI-ITALIA ODV (CFU-ITALIA ODV) E L’ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ (VAS)
riceviamo e volentieri pubblichiamo
INSIEME PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E LA DIFESA DELL’AMBIENTE
Dichiarazione della Presidente CFU-Italia odv, Barbara Suzzi
e del Presidente VAS, Stefano Zuppello
“Questo atto di collaborazione firmato tra il CFU-Italia odv e la VAS apre prospettive importanti per il diritto alla salute e la difesa dell’ambiente. Le nostre associazioni sono sempre state attente alla correlazione che spesso esiste tra l’inquinamento, i cambiamenti climatici e molti dei danni alla salute che affliggono tante persone.
Lo scopo di questa collaborazione è quello di promuovere e costruire iniziative, eventi e progetti condivisi sui temi ambientali, del diritto alla salute e sociali, favorendo il confronto delle esperienze e per raggiungere obbiettivi comuni.
Da subito ci impegneremo affinché nel PNRR che si sta approntando vengano destinati i fondi per garantire il rilancio della sanità pubblica e che ci siano davvero atti concreti per una vera transizione ecologica. Cosi come staremo fianco a fianco nella battaglia portata avanti da CFU-Italia odv per far riconoscere la fibromialgia come malattia cronica ed invalidante.
I nostri soci lavoreranno su tutto il territorio nazionale per raggiungere questi obiettivi comuni”
Roma, 12/04/2021
martedì 30 marzo 2021
Busto Arsizio in piazza per dire no all'inceneritore 28 3 2021 (foto e video)
Oltre un centinaio di cittadini in piazza a Borsano (Busto Arsizio) per dire no all'inceneritore; presenti i Sindaci di Castano Primo, Rescaldina e Canegrate; Legambiente con la Presidente Regionale e gli attivisti del circolo di Busto Arsizio, i Verdi di Legnano e dell'Est Ticino e attivisti del movimento5stelle, sinistra italiana e di altri partiti, senza vessilli, per portare all'attenzione ed evitare strumentalizzazioni di sorta.
Da segnalare che a meno di 15 km, c'è l'ipotesi di fare una discarica in un parco locale, il PLIS parco del roccolo; sia l'inceneritore che la discarica, sono progetti "fuori dal tempo e fuori dalla storia"; perchè non c'è una necessità oggettiva; dopo la crisi del 2007, sono diminuiti significativamente anche i rifiuti; quello che balza all'occhio e desta sospetti, è l'assenza di un piano regionale dei rifiuti; fermo al piano 2014 2020 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-rifiuti-e-bonifiche
Questo l'appello di Legambiente di Busto Arsizio,
Il video dell'iniziativa https://www.youtube.com/watch?v=sx9phXtRd7U&t=5s
Il territorio di Busto Arsizio, con i suoi comuni limitrofi, è già fortemente compromesso da molte forme di inquinamento: la vicina Malpensa, due autostrade, un forno crematorio che raddoppierà con tutte le conseguenze di emissioni e di traffico, un tessuto industriale che, per fortuna, ancora esiste e speriamo sia sempre più green, il traffico veicolare molto intenso e su cui non sono stati fatti seri interventi di mobilità sostenibile e, da 50 anni, un inceneritore sito sul territorio del quartiere di Borsano. Per tutelare la nostra salute, per ridurre l’inquinamento complessivo del nostro territorio, fonte degli alti tassi di malattie non solo oncologiche, l’inquinamento prodotto dall’inceneritore può e deve essere eliminato.
In Lombardia ci sono attivi ben 13 impianti e l’offerta di incenerimento supera il fabbisogno. L’impianto inceneritore di Borsano, bruciando rifiuti speciali che provengono da altre regioni d’ Italia, ha perso infatti la qualità di società in-house, e già alcuni comuni del Consorzio ACCAM stanno conferendo i rifiuti ad altre aziende. Riteniamo che il residuo di una raccolta differenziata spinta debba andare negli impianti che in questi anni hanno funzionato meglio.
Nonostante bruciare rifiuti sia un’attività redditizia ovunque, ACCAM è indebitata e non è ancora stato approvato il bilancio del 2019.
ACCAM è stata inoltre luogo di malaffare: lì si sono estese le attività di Caianiello e le indagini della Procura hanno portato all’arresto di alcuni membri del CdA.
Ora la nostra Amministrazione ha deciso di salvare questo inceneritore deliberando di creare una futura NewCO formata da Agesp S.p.A. (la municipalizzata di Busto Arsizio partecipata al 99% dal Comune, i cittadini di Busto Arsizio) e da AMGA (la municipalizzata partecipata al 65% dal Comune di Legnano) che si farebbero carico di pagare i debiti di ACCAM e di far proseguire l’attività dell’inceneritore.
Stupisce il fatto che Agesp possa trovare il denaro per questa operazione quando non riesce nemmeno a sostenere i costi di una sufficiente manutenzione di marciapiedi, strade e raccolta dei rifiuti abbandonati nelle periferie.
Stupisce anche il fatto che tutto questo progetto di salvataggio venga deliberato senza che sia stato approvato il bilancio di ACCAM del 2019.
L’ipotesi che possa successivamente subentrare CAP Holding con un sistema di economia circolare porterà comunque la tenuta in vita del forno inceneritore che, a questo punto, brucerà fanghi di depurazione.
È evidente che all’Amministrazione di Busto Arsizio non importa nulla dell’inquinamento della città e dei suoi cittadini: non ha preso misure per ridurre l’inquinamento, ha deliberato una nuova linea di forno crematorio e assicurato il funzionamento per l’avvenire dell’inceneritore di Borsano che continuerà a bruciare rifiuti speciali provenienti da tutta Italia e che brucerà fanghi di depurazione provenienti da depuratori dell’area milanese.
Per tutte queste ragioni chiediamo ai cittadini di far sentire la propria voce affinché questo salvataggio non venga realizzato esprimendo un voto on line su Change.org al link http://chng.it/LH7QcK85.
Non si tratta di sostenere la solita campagna “non nel mio giardino”, ma “non tutto nel mio giardino”, cioè di prendere atto che il territorio di Busto Arsizio ha già subito e subisce le conseguenze di un forte inquinamento da molte altre fonti e di aver già dato tanto (50 anni di incenerimento di rifiuti). Per dare la misura dell’inquinamento del nostro territorio basti pensare che l’Assessore regionale Cattaneo ha quantificato la bonifica dall’inquinamento di ACCAM in 20 milioni di euro.
Ora abbiamo bisogno di una pausa e di una bonifica del territorio. L’incidenza dei tumori della nostra zona è legata a molte circostanze, ma una di queste è sicuramente la situazione ambientale in cui viviamo. Alleggerirla è un dovere della nostra Amministrazione, il cui fine dovrebbe essere, tra gli altri, la tutela della salute dei cittadini.
Per questo è giunto il momento che tutti i cittadini chiedano alle proprie Amministrazioni di revocare le delibere assunte su ACCAM e sulla Newco per il salvataggio dell’inceneritore e di mettere in atto tutte le procedure necessarie per dismettere l’inceneritore e bonificare l’area.
venerdì 26 febbraio 2021
Quanto vale la salute in Italia?
Di Domenico Finiguerra
Questa grave emergenza sanitaria ha messo in evidenza con chiarezza un fatto fondamentale: tutto il mondo occidentale si trova davanti a una sfida enorme, che va ben al di là del Coronavirus. Questa crisi infatti, oltre ad aver rivelato tutte le debolezze del sistema economico e sociale, degli stili di vita, del nostro modello di sviluppo, ci sta ponendo tutti i giorni di fronte ad una domanda, o meglio ad un ricatto: “la salute o l’economia? La Borsa o la Vita?”
Un dilemma che è ben noto al mondo ecologista italiano che, agendo nelle crisi ambientali che attraversano il nostro Paese, ha dovuto quasi sempre fare i conti e misurarsi con queste domande: a Taranto vale di più la salute dei bambini del quartiere Tamburi o i posti di lavoro dei padri dei bambini di Tamburi? E a Sarroch? E a Vado Ligure? E a Trieste? E a Brescia? E l’elenco potrebbe continuare a lungo, da Casale Monferrato a Priolo.
Il bivio di fronte a cui siamo posti in diverse parti del paese è sempre lo stesso: da una parte la strada impervia tracciata dal principio di precauzione che mette la salute davanti a tutto e che porta alla trasformazione, alla Conversione Ecologica, dell’intera società; dall’altra la strada lastricata dalle leggi dell’economia, del libero mercato, della produzione, dove la tutela della salute è una delle voci di costo e non l’obiettivo principale.
Il peso del consenso
martedì 19 gennaio 2021
ASSOLTI ANCHE IN APPELLO I DIRIGENTI BREDA/ANSALDO.
Riceviamo e pubblichiamo
PER GLI OPERAI UCCISI DALL’AMIANTO NESSUNA GIUSTIZIA. OLTRE IL DANNO LA BEFFA: LE ASSOCIAZIONI PARTI CIVILI NEL PROCESSO CONDANNATE A PAGARE LE SPESE PROCESSUALI.
IN ITALIA PER GLI OPERAI E LA CLASSE LAVORATRICE NON C’E’ GIUSTIZIA. PER I PADRONI NON RISPETTARE LE NORME DÌ SICUREZZA E UCCIDERE GLI OPERAI PER IL PROFITTO NON E’ REATO.
Dopo poco più di un’ora e mezzo di Camera di Consiglio la Corte d’Appello della V Sezione Penale, composta di tre giudici, il Presidente Matacchioni, il relatore Arnaldi e dalla giudice Sola, hanno confermato la sentenza di primo grado nonostante il Procuratore Generale Nicola Balice nella sua requisitoria abbia richiesto condanne dai 2 ai 4 anni e 11 mesi per i dirigenti.
Ancora una volta la verità storica raccontata dagli operai, dall’ASL e dai consulenti del Procuratore Generale si è scontrata con la verità processuale.
Il Tribunale penale di Milano si è schierato contro i lavoratori morti d’amianto, di malattie professionali e di profitto, sostenendo in modo vergognoso padroni e manager che non rispettano per il profitto la vita umana mandando a morte centinaia di lavoratori e cittadini.
Il Palazzo di Giustizia di Milano, da tempo chiamato dai lavoratori PALAZZO DELL’INGIUSTIZIA, anche questa volta non si è smentito.
Fiducia nello stato e nei tribunali noi non ne abbiamo mai avuta; da decenni abbiamo sempre lottato in fabbrica e nel territorio e da anni anche nei Tribunali dei padroni a difesa dei nostri compagni di lavoro uccisi dalle sostanze cancerogene e dallo sfruttamento, sapendo di andare contro una giustizia che è di classe, che difende solo gli interessi dei padroni.
I giudici che hanno assolto i manager imputati dell’omicidio colposo di decine di lavoratori esposti alle sostanze cancerogene senza protezioni, hanno condannato noi e le altre associazioni parti civile a pagare anche le spese processuali sperando di farci stare zitti in futuro. Essi lanciano, per l’ennesima volta, un segnale chiaro: chi mette in discussione il loro sistema economico-politico-giudiziario, chi porta sul banco degli imputati padroni e manager, chi ostacola il profitto, rivendicando sicurezza sul lavoro, ambienti di lavoro salubri, giustizia, sarà punito e pagherà un caro prezzo.
COME GIA’ SUCCESSO ALTRE VOLTE CERCAVAMO GIUSTIZIA E ABBIAMO TROVATO LA LEGGE DI CLASSE.
Uno stato, una legge, una magistratura che difendono solo una parte dei cittadini, quella dei potenti e dei loro tirapiedi, non sono nostri.
Questa sentenza ci fa arrabbiare, ma non ci arrendiamo. La rabbia e l’odio contro la società e la giustizia dei padroni non ci porta alla rassegnazione ma infonde in tutti i nostri compagni ancora più determinazione nella lotta.
CONTRO SENTENZE E LEGGI INGIUSTE RIBELLARSI E’ UN DOVERE E COMBATTERE UNA RAGIONE DI VITA.
La lotta contro le morti sul lavoro e per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nel territorio continua nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro e anche nei tribunali, fino alla Corte di Cassazione.
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio
Milano, 19.gennaio 2021
e-mail: cip.mi@tiscali.it
venerdì 15 gennaio 2021
#ioApro NON È "DISOBBEDIENZA CIVILE" MA SOLO "EGOISMO INCIVILE"
Di Mao Valpiana
NON È "DISOBBEDIENZA CIVILE"
MA SOLO "EGOISMO INCIVILE"
L'iniziativa "Io Apro" è sostenuta da alcuni ristoratori che hanno deciso di tenere aperti i loro locali in violazione delle regole antipandemiche. Una salvinata, con il solito motto "libertà!".
Se ne fregano dei sacrifici che tutti gli altri italiani stanno facendo (a partire dalla scuola, fino al personale sanitario) e mettono al primo posto il loro fatturato. Ci saranno sicuramente parecchi avventori che ne approfitteranno, per farsi una mangiata e irridere ai fessi che rispettano le norme restrittive. Poi, purtroppo, alcuni di loro si contageranno, finiranno in ospedale, e ovviamente saranno curati, a spese di quegli onesti che le tasse le hanno sempre pagate. Tutto ciò non ha niente a che fare con la Disobbedienza Civile, che è una cosa seria, tesa al miglioramento delle Leggi e al bene comune. Quella di "Io apro" è solo una manifestazione di egoismo di categoria, una provocazione negazionista, irrispettosa dei malati e dei morti di Covid.
Vuoi fare il fenomeno e Tu apri? e io non verrò più nel tuo locale (anche perchè "dimenticavi" spesso di fare la ricevuta ...).
domenica 19 luglio 2020
Prc: NOBEL PER LA PACE ALLA BRIGATA MEDICA CUBANA HENRY REEVE
CREMA (CR): RIFONDAZIONE COMUNISTA PER IL NOBEL PER LA PACE ALLA BRIGATA MEDICA CUBANA HENRY REEVE
Il Partito della Rifondazione Comunista di #Crema appoggia la proposta di conferire al personale sanitario cubano della Brigata #HenryReeve il Premio #Nobel per la #Pace come riconoscimento per il contributo dato nella lotta contro il #Covid19 alla città di Crema in un momento di estrema difficoltà come quello vissuto in questi mesi di pandemia.
A chi dall'opposizione di centrodestra del consiglio comunale sostiene ci sia stato un eccesso di ringraziamenti (dichiarazione che reputiamo grave e offensiva) rispondiamo che nessun ringraziamento sarà mai sufficiente a chi, dall'altra parte dell'oceano, é venuto disinteressatamente a fornire supporto ai nostri medici e infermieri che dopo anni di tagli alla sanità pubblica si sono trovati ad aver a che fare con un virus nuovo e sconosciuto con posti letto e macchinari insufficienti a far fronte alla situazione nel modo migliore.
Riteniamo infondata anche l'idea di chi, stavolta dal fronte del Movimento Cinque Stelle, sostiene che il Premio Nobel sia inappropriato perché anche altri si sono mossi durante l'emergenza e quindi limitarsi a loro non sarebbe inclusivo poichè dall'indomani della Rivoluzione castrista Cuba ha mandato in tutto il mondo oltre 400 mila medici a salvare vite (raggiungendo la più alta percentuale di medici rispetto alla popolazione, del mondo) nonostante il criminale embargo statunitense.
A tal proposito sosteniamo che conferire il Premio Nobel per la Pace alla brigata Reeve non sarebbe solo un gesto simbolico di riconoscenza e gratitudine, ma un indebolimento delle posizioni e politiche anticubane purtroppo molto diffuse,a partire dell'embargo e le altre restrizioni degli Stati Uniti di cui per l'ennesima volta chiediamo la cancellazione per risollevare un popolo che, nonostante queste politiche oppressive, non ha mai smesso di dare al mondo intero lezioni di solidarietà e progresso, basti pensare al sistema sanitario pubblico e gratuito che su 2440 positivi totali attualmente ne ha solo 70 e 87 decessi mentre la Lombardia, che ha lo stesso numero di abitanti, 95371 casi totali, 35151 ancora positivi e ben 16778 decessi anche a causa di politiche sanitarie privatizzatrici e fallimentari.
Crema, 18/07/2020
Partito della #RifondazioneComunista, Federazione Cremasca
Giovani Comunisti/e #Crema
giovedì 4 giugno 2020
PATTA/CAPELLI (PRC): TAMPONI IN LOMBARDIA – GLI AFFARI PRIMA DELLA SALUTE
sabato 30 maggio 2020
Flash Mob "icoinvolti" Palazzo Lombardia 29 45 2020
click per video Bussolati sulla commissione d'inchiesta e Gea presenta il flashmob icoinvolti
click per video. da un paesino della provincia milanese alla regione lombardia
La regione è anche quella con il più alto numero di infezioni, nonché quella in cui i contagi continuano a crescere, a dispetto della diminuzione generale del numero dei casi nel resto del Paese.
martedì 14 aprile 2020
COMMISSARIARE LA SANITÀ LOMBARDA: VA FATTO ORA! firma su change.org
mercoledì 8 aprile 2020
Verde urbano e salute: esce la Risoluzione del Convegno di San Rossore
lunedì 30 marzo 2020
Le origini del virus e lo sfruttamento degli animali
domenica 1 marzo 2020
Coronavirus. Disposizioni in Italia dal 1 marzo 2020
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento, la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
Decreta:
Art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei Comuni di cui all’allegato 1.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario e al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 2
(Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all’allegato 2)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di cui all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
d) mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
e) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
f) apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
g) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
h) limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
i) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Art. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 3;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 3 presso gli esercizi commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”); in mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. f) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
3. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute;
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all’allegato 3.
Art. 4
(Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
e) domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507;
l) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
m) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
n) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
o) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.
Art. 5
(Esecuzione delle misure urgenti)
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Roma, 1 marzo 2020.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1
Comuni:
1) nella regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
2) nella regione Veneto:
a) Vò.
Allegato 2
Regioni:
a) Regione Emilia-Romagna;
b) Regione Lombardia;
c) Regione Veneto.
Allegato 3
Misure igieniche:
a)lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b)evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d)coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e)non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f)pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.



































