COME ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
(PRINCIPALI REGOLE)
SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute nonché, se i servizi presso il proprio comune non fossero sufficienti, presso un comune vicino.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari allo svolgimento della didattica in presenza (accompagnamento di minori a scuola).
PRINCIPALI QUESITI
Posso recarmi in un altro paese per servirmi da un esercizio commerciale aperto?
Tipologia | Risposta |
Parrucchiere | No, salvo future o diverse indicazioni interpretative ufficiali |
Supermercato | Si, nel comune più prossimo se non presenti nel tuo comune per comprovate esigenze |
Ristorante per asporto | No |
Esercizi commerciali APERTI | Si, nel comune più prossimo se non presenti nel tuo comune per comprovate esigenze |
No, a meno di motivi di necessità come ad esempio genitore o famigliare che necessita assistenza o spesa, etc.
Posso recarmi dai congiunti?
RISTORANTI E BAR
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli atti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Consentita anche la modalità ristorazione da asporto (sempre fino alle ore 22) con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli autogrill, negli ospedali e negli aeroporti. Il servizio a domicilio è sempre possibile nel territorio di competenza. L’asporto è possibile solo nel comune di residenza.
PRINCIPALI QUESITI
Per quanto riguarda l’asporto, i clienti dove attendono il loro turno per essere serviti?
È consentito l’accesso al locale uno alla volta, e solo ed esclusivamente per il ritiro della merce. Non è consentita la consumazione all’interno o all’esterno dell’attività. Rimane evidente che deve essere premura del gestore far rispettare le normative anti Covid-19.
È consentito acquistare da asporto presso un comune diverso da quello di residenza?
No a meno che manchi l’attività nel proprio comune.
Per quanto riguardo la consegna a domicilio, potrà essere effettuata solo all’interno del comune in cui è l’esercizio commerciale?
No, la consegna a domicilio è consentita in tutti i comuni in quanto considerata attività lavorativa.
Il bar può rimanere aperto per asporto?
Si, ma rimane vietata la consumazione sia all’interno che all’esterno del locale.
Il bar può rimanere aperto per consegna a domicilio?
Si
SISAL: può rimanere aperto il bar limitatamente ai servizi sisal? (ricariche, pagamenti, schedine?)
Sì, solo per ricariche e pagamenti
NEGOZI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio sia nei negozi di quartiere che negli esercizi nelle medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali).
Rimangono aperti: Supermercati e negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie e negozi di articoli sanitari ed ortopedici, ottici, negozi di computer, telefonia, elettrodomestici, tabaccai, rifornitori di carburante, negozi di saponi e detersivi, ferramenta, negozi di vernici e materiali da costruzione, negozi di prodotti per l’agricoltura e giardinaggio, articoli per l’illuminazione , edicole, cartolerie, negozi per neonati e bambini, negozi di biancheria personale, negozi sportivi e di biciclette, negozi di autoveicoli e motocicli e relative parti ed accessori, profumerie, barbieri e parrucchieri, erboristerie, fiorai e vivai, lavanderie, negozi per animali domestici, negozi di combustibili, (elenco completo per gli esercizi commerciali all’allegato 23 al Decreto, elenco completo dei servizi alla persona all’allegato 24 al Decreto).
Rimangono attivi i distributori h24, ma con chiusura dalle ore 18.00 alle 5.00 del mattino seguente. Restano aperti gli studi professionali.
Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Sarà possibile spostarsi dal proprio comune nei comuni confinanti e vicini per necessità connesse ai servizi non presenti nel proprio territorio e per motivi di comprovata esigenza.
PRINCIPALI QUESITI
Se un esercizio commerciale è aperto in un altro paese posso andarci anche se il paese non è quello in cui risiedo?
Sì, solo se manca attività nel mio comune, nel paese più prossimo per motivi di comprovata esigenza
SPORT
È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, nei pressi della propria abitazione, nel rispetto di almeno 1 metro di distanza da ogni altra persona, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Sono sospese le attività nei centri sportivi, è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Riassumendo: NO allo sport di gruppo di tipo associativo, SI allo sport individuale, passeggiate possibili vicino casa.
SPORT: AMMESSO CON LIMITAZIONI TERRITORIALI E’ SEMPRE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO DAI TERRITORI E ALL’INTERNO DEGLI STESSI SALVO CHE PER SPOSTAMENTI MOTIVATI E COMPROVATE ESIGENZE.
PRINCIPALI QUESITI
Posso fare una corsa?
Si, solo individualmente.
Posso allenarmi in bicicletta?
Si, solo individualmente.
Posso fare una passeggiata in paese allontanandomi da casa?
No, devi rimanere nei pressi della tua abitazione.
MISURE VALIDE SUL
TERRITORIO NAZIONALE
Le disposizioni del DPCM sono valide a partire dal 6 novembre
e resteranno in vigore fino al 3 dicembre.
Tra le principali misure introdotte dal DPCM si evidenziano:
- limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, che restano consentiti soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- adozione della didattica a distanza al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (c.d. scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole materne) continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
Rimane obbligatorio utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Rimangono sospese le seguenti attività:
- servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle 18.00 alle 5.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- parchi tematici e di divertimento
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
- sport di contatto, tranne eventi e competizioni sportive di interesse nazionale
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
- sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi.
- sale da ballo, discoteche o locali simili, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MISURE VALIDE IN LOMBARDIA
L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’
Alle disposizioni sopra elencate pertanto si aggiungono per la Lombardia ulteriori misure di contenimento del contagio.
Le misure saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni a partire da tale data.
- vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
- chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
- didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
- Tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
- Sospesa le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP.
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Il Ministro della Salute, sulla base dei dati epidemiologici, verifica la situazione relativa a ciascuna regione con frequenza almeno settimanale e provvede all’aggiornamento delle misure. Dal momento in cui diventano efficaci, tali disposizioni rimangono in vigore per almeno 15 giorni.
Clicca qui per scaricare il modello di autocertificazione.
LE DISPOSIZIONI NAZIONALI INDICATE NEI RISPETTIVI DECRETI LEGGE E SUCCESSIVE LEGGI DI CONVERSIONE RIMANGONO IN VIGORE
PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE IN RIGUARDO POTETE CONSULTARE ANCHE
www.regione.lombardia.it oppure contattare ESCLUSIVAMENTE il seguente numero telefonico appositamente attivato 800.89.45.45
www.salute.gov.it oppure contattare per informazioni generali il seguente numero telefonico appositamente attivato 1500
Sei un caso o contatto? Segui le indicazioni di ATS Milano.
Milano COR, portale per i cittadini di ATS Milano risultati positivi al Covid 19
A partire dalla giornata del 20/10, i cittadini con un tampone positivo ricevono un SMS al numero che è stato lasciato al laboratorio in sede di esecuzione del tampone; attraverso il link indicato nel SMS potranno registrarsi al portale ed ottenere informazioni, consigli e servizi per essere supportati durante il periodo di isolamento.
Per il login è necessario inserire il numero di telefono al quale è stato inviato l’SMS e il Codice Fiscale del caso positivo a cui il numero di telefono è associato.
Il portale fornisce:
- istruzioni sulle modalità dell’isolamento domiciliare
- un diario in cui segnalare l’insorgenza di eventuali sintomi
- la prenotazione self service del tampone di guarigione dopo il periodo di isolamento, ricevendo direttamente sul portale l’esito dello stesso (questa funzione è attiva solo a partire dal 10mo giorno successivo al tampone positivo)
- la possibilità di segnalare i dati anagrafici di eventuali conviventi che dovranno essi stessi rimanere in quarantena
Prenotazione dei tamponi di accertamento per pazienti sintomatici segnalati dal MMG
I pazienti sintomatici segnalati dai MMG possono prenotare il tampone per l’accertamento dell’eventuale positività in autonomia seguendo le istruzioni.
Il link consente soltanto la prenotazione del tampone diagnostico. Non consente la successiva prenotazione di tamponi di guarigione, né la prenotazione dei tamponi per i contatti stretti del caso sospetto o accertato.
Infine, si coglie l’occasione per ricordare che l’accesso diretto senza prenotazione per l’esecuzione del tampone è riservato esclusivamente ai casi sospetti di studenti e di personale scolastico che necessitano del tampone per un tempestivo accertamento della situazione di positività finalizzato agli urgenti seguiti di competenza (isolamento della classe). Tutte le altre fattispecie (ad esempio famigliare dello studente caso sospetto, genitore o fratello/sorella; cittadino che deve effettuare tampone di guarigione; caso sospetto non riconducibile all’ambito scolastico) non devono ricorrere all’accesso diretto.
Il mancato rispetto di queste indicazioni sta creando notevoli problemi nel processo diagnostico dei tamponi con importanti ricadute sui tempi di refertazione e sull’organizzazione generale di strutture e laboratori, generando disagi per tutti.
Fare riferimento sempre e solo a indicazioni provenienti da siti e/o fonti istituzionali.
Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2020 ore 16.20
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