Visualizzazione post con etichetta coronavirus. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta coronavirus. Mostra tutti i post

lunedì 4 maggio 2020

MASCHERINE PER UN MASSACRO Dramma in tanti atti, con protagonisti principali, comparse e, troppi, scomparsi atto 1 e 2

riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Da Brigata Visone. Rho.
Tra i volantini che trovate nelle #CesteSolidali c'è anche il primo atto di un dramma che racconta un po' di storia degli ospedali del nostro territorio nel contesto della "controriforma" sanitaria regionale degli ultimi decenni. Ecco il testo:

😷 MASCHERINE PER UN MASSACRO
(Dramma in tanti atti, con protagonisti principali, comparse e, troppi, scomparsi)
ATTO 1

🏥 Lo scorso 29 novembre l’Ospedale di #Rho ha compiuto novant’anni, un anniversario importante, e come tale andava celebrato. La “Direzione Strategica” ha organizzato una grande festa, sono state invitate tutte le Autorità, civili, militari e religiose, della Città.
🏅 L’Ospite d’Onore era nientepopodimeno che l’Assessore Lombardo al Welfare, Giulio #Gallera, sì proprio lui, il supereroe mascherinato che quotidianamente ammorba gli schermi televisivi e gli spazi social, per rivendicare la bontà delle sue azioni e quelle del suo staff, in tema di lotta al #Coronavirus. 


mercoledì 8 aprile 2020

l’inaugurazione dello pseudo “ospedale” in fiera

Il parere del Dott. Giuseppe Bruschi, Cardiochirurgo al Niguarda.

"Che dispiacere…. Sono medico, sono lombardo… oggi però con l’inaugurazione dello pseudo “ospedale” in fiera mi sento triste…
Ringraziando chi ha lavorato e profuso il proprio impegno continuo ed instancabile, chi nel piccolo ha donato perché questo progetto fosse realizzato… 
Tuttavia l’idea di realizzare una terapia intensiva in fiera non sta ne in cielo ne in terra… Una terapia intensiva non può vivere separata da tutto il resto dell’Ospedale. Una terapia intensiva funziona solo se integrata con tutte le altre Strutture Complesse che costituiscono la fitta ragnatela di un Ospedale (dai laboratori alla radiologia, della farmacia agli approvvigionamenti, della microbiologia all’anatomia patologica); perché i pazienti ricoverati in terapia intensiva necessitano della continua valutazione integrata di diverse figure professionali, non solo degli infermieri e dei rianimatori ma degli infettivologi, dei neurologici dei cardiologi, dei nefrologi e perfino dei chirurghi… Quindi per vivere una terapia intensiva ha bisogno di persone, di professionisti integrati nella loro attività quotidiana mutli-disciplinare.

domenica 22 marzo 2020

COVID-19 : emergenza sanitaria ed emergenza ambientale e climatica Visione ecologica e resilenza di comunità

pubblichiamo un breve estratto di un articolo di Domenico Vito
fonte articolo completo http://hubzineitalia.com
Crisi sanitaria e crisi ecosistemica e climatica
Questa crisi sanitaria e la crisi climatica e ambientale hanno diverse interconnessioni, per diversi motivi e diversi aspetti
PRIMO, le cause esiste un legame strettissimo tra le malattie che terrorizzano il pianeta e la perdita di biodiversità. Molte delle malattie emergenti (Ebola, AIDS, SARS, influenza aviaria, SARS-CoV-2) non sono del tutto casuali ma sono la conseguenza indiretta di del nostro impatto sugli ecosistemi naturali e di un distorto rapporto uomo-natura.
Secondo il report del Wwf Italia ”Ripensare l’ecologia e gli stili di vita nelle emergenze” la distruzione degli ecosistemi in particolare quelli forestali potrebbe essere la causa della diffusione delle pandemie secondo il fenomeno dello “spillover” (Quammen, 2012). La zoonosi diventa più facile difatti se ci sono meno specie intermedie fino ad arrivare all’uomo ed inoltre il commercio illegale di animali selvatici vivi o di loro parti (tipico di alcune zone) non fa altro che aumentare la probabilità del fenomeno. 
Una volta scoppiata, la diffusione della pandemia è inoltre facilitata dalla presenza di grandi agglomerati urbani iperpopolati e antropizzati e da incontrollati e ipercinetici spostamenti.

domenica 15 marzo 2020

La lettera di un'infermiera, ai tempi del Coronavirus


Io non ci sto!!! Io non ci sto ad essere trasformata in un angelo, quando fino a ieri e proprio grazie a quelle scelte, oggi ci troviamo nella cosi detta “merda” di fronte all‟emergenza coronavirus.
riceviamo e volentieri pubblichiamo
Questa lettera è di una compagna che lavora come infermiera in uno degli ospedali della Toscana, dove alcuni reparti sono stati trasformati in reparti per “emergenza corona virus” anche per alleggerire la pressione su quelli della Lombardia. E’ uno scritto che racchiude tutta la tensione e la rabbia di questi momenti da una parte, ma anche la consapevolezza dello scempio operato negli ultimi vent’anni e più. Chiede, se possibile, di farla girare, è un contributo non anonimo ma firmato con il coraggio di chi comunque lotta tutti i giorni.
Sono già diversi giorni che ho in testa l‟idea di scrivere questa lettera, un'idea maturata perché l'emergenza coronavirus ha scoperto ogni nervo di un sistema che, se ancora oggi è in grado di dare una risposta lo deve solo all‟abnegazione del personale sanitario. Il sistema sanitario è un sistema complesso, se prendiamo a esempio l‟ospedale, perché funzioni ha bisogno oltre che di medici, infermieri e oss, anche delle lavoratrici e dei lavoratori delle pulizie, delle mense, delle lavanderie, dei centralini, degli amministrativi, dei tecnici, dei laboratori, dei lavoratori della logistica, del trasporto, etc., insomma di tutto un complesso di figure che fanno sì che quando un paziente arrivi possa ricevere la giusta risposta sanitaria. Invece cosa è successo in questi anni? I piccoli ospedali sono stati chiusi, i letti ridotti, le mense, le cucine, le sterilizzazioni esternalizzate, i laboratori analisi accorpati, i medici costretti alle dimissioni precoci. Il personale sanitario si è trovato stretto fra le decisioni dei vertici aziendali e i bisogni dell‟utenza.

sabato 14 marzo 2020

sciacalli e complotti al tempo del coronavirus. i nazipadani colpiscono ancora

"Io li odio i nazisti dell'Illinois" celebre frase dei mitici blues brothers;
purtroppo, mentre tutto il mondo si riscopre unito a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 coronavirus, con gare di solidarietà, la Repubblica Popolare cinese che invia in Italia una equipe di medici e materiale sanitario, l'Unione Europea e la BCE che dopo un primo scivolone esprimono con i fatti e non solo parole la vicinanza all'Italia e a tutta l'Europa, i soliti "odiatori seriali" non perdono occasione per provare a far proseliti e additare a un nemico di turno le colpe dei mali del mondo, o della loro mediocrità e miseria umana.
Andiamo con ordine per chi non li conoscesse; tra l'altro, trattandosi di un paese di 4200 abitanti, i complotti si riesce anche a smascherarli, se non fosse che sono pensati ed intricati su vari livelli e capita che i "congiurati" non sono nemmeno consapevoli del proprio fare.

Questa volta, si raggiunge un livello particolarmente grave, in quanto sono presenti delle minacce di violenza, oltre alla delegittimazione e insulti vari, che, sottolineiamo, non centrano nulla con una normale dialettica politica;
tra i vari soggetti, attori principali, comparse e "presunti" utili idioti, il presunti è d'obbligo, perchè si vorrebbe capire se hanno interesse particolare o semplice ignoranza verso i fatti, ma come diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci s'azzecca, e allora, trovare tra i nomi pure quello di un finto sindacalista, mettiamo il finto, perchè nonostante sia stata sollecitata una sua presa di posizione, anche a difesa di lavoratori, non ha mai fatto nulla; una geometra del paese, la moglie di un consigliere comunale, e altri soggetti legati più direttamente, i dubbi sono legittimi, e gli interessi mascherati, vanno da un monopolio nell'attività sindacale, a non avere disturbi e controlli nella professione, al semplice affetto coniuguale, etc etc.

Andiamo brevemente ad esporre:
1. in seguito all'emergenza coronavirus, tanti cittadini, si offrono di dare aiuto alle persone più bisognose, vuoi per la spesa, vuoi per consegnare a domicilio farmaci etc;
non si ha nessuna risposta.
2. visti gli esempi positivi dei comuni vicini, di distribuzione di materiale per prevenire il diffondersi del coronavirus, mascherine, gel igenizzante etc, si chiede che questo servizio venga effettuato anche a Ossona,
nota di redazione, il tutto tramite il gruppo facebook "sei di ossona se" che ospita più di mille persone.
3. ecco, la triste notizia, i primi casi di coronavirus a Ossona, due persone; ne da comunicazione il sindaco, ma non tramite i canali istituzionali, ma tramite un messaggino whatsupp, solo dopo viene messo on line sul sito del comune (o tramite google drive, e poi qualcuno lo scarica? potrebbe essere, ma si tratterebbe di una operazione più complessa, visto che il messaggio, viene pubblicato poi successivamente anche da una consigliera comunale, e da altri, sulle proprie bacheche di facebook; da altri, si presume in buonafede, per dare l'informazione; ma si sa, l'informazione, nel 2020, è più  di un semplice strumento, come daltronde è sempre stata la conoscenza e la sua gestione)
4. si scopre, tramite il passaparola (speriamo disinteressato, anche se sorgono i primi dubbi) che nella sede dell'ex bliblioteca ossonese, c'è una distribuzione di moduli;
chi vi scrive, è stato "bannato", escluso e bloccato, per non far vedere le notizie e il gruppo stesso;
nota fondante: di questo servizio sul sito del comune di Ossona non c'è traccia.
5. dell'uso dei locali dell'ex biblioteca, si era già discusso negli anni scorsi in consiglio comunale, dato che altre associazioni e realtà ne avevano chiesto conto e disponibilità.

e ora, lasciamo a voi, il giudizio, su cosa significa fare gli sciacalli al tempo del coronavirus, ovvero, mettersi ad architettare complotti, per screditare l'unica opposizione democratica e trasparente in paese, ricordando che, nonostante le fandonie scritte e le delegittimazioni, vanno ad attaccare uno dei Politici della Federazione dei Verdi in Italia, più in vista e più attivo,
ricordiamo per onor di cronaca che presentò e fece votare all'unanimità nell'Assemblea Nazionale della Federazione dei Verdi, la mozione Protect Journalist sulla tutela ai giornalisti per la libertà di stampa (scusate se è poco, per chi conosce la politica, far approvare mozioni all'unanimità, è come la neve a ferragosto, perchè vuol dire riportare unità politica in un contesto diviso da varie mozioni e correnti politiche nello stesso partito; ricordate le correnti della dc, dai dorotei, ai fanfaniani etc etc)

buona lettua, e quanta miseria.
per fortuna nei comuni a fianco, i Sindaci mostrano trasparenza e puntualità, mentre ad Ossona, nella sua "assenza", Venegoni Marino, usa, tramite, come sopra, la moglie di un suo consigliere e una consigliera, "questi tizi"  sotto per cancellare l'opposizione;
viene in mente il Baffone, come diceva Josef Stalin. "l'opposizione è fondamentale, quindi meglio farsela da soli e togliere spazi a una eventuale opposizione vera"

ecco gli screenshot
















domenica 8 marzo 2020

Dalla Gazzetta ufficiale DPCM 8 marzo 2020



dal sito https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=lKYbuImZxBLPJIhU93gcjA__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
a seguire, le disposizioni attuative della Conferenza dei Sindaci dell'altomilanese
che sono state pubblicate sui loro profili social di Facebook.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  procedere  a  una  rimodulazione  delle  aree
nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Tenuto conto  delle  indicazioni  formulate  dal  Comitato  tecnico
scientifico  di  cui  all'art.  2   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,  nonche'
sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti  delle  regioni
e,  per  i  profili  di  competenza,  i  Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto; 
 
                              Decreta: 
 

lunedì 2 marzo 2020

Sindaci Ovest Milano. norme per contenere il coronavirus

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - A fronte delle nuove norme dettate dal DPCM entrato in vigore in data odierna ed in attesa di FAQ / risposte interpretative, i sindaci del Patto dell’Altomilanese concordano nell’indicare le seguenti prassi comportamentali.
Attività sportive - Il DPCM prevede al punto 2.1.a “sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive”; al punto 2.3.a “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. Come norma specifica per Regione Lombardia e Provincia di Piacenza. E’, quindi, consentito esclusivamente allenamento a porte chiuse finalizzato alla preparazione di “eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina”. La posizione del Patto Sindaci Altomilanese è che, in linea con l’obiettivo generale di ridurre le condizioni di propagazione del virus, l’attività sportiva sia strettamente connessa alla preparazione e disputa di “competizioni”. Considerata, inoltre, la sospensione dell’attività didattica, si consiglia a famiglie e società sportive di limitare al massimo l’attività di atleti in età scolare.
Sedi centri culturali, centri sociali, centri ricreativi - IL DPCM ne prevede la chiusura al punto 2.3.a
Biblioteche - Se ne consente apertura limitatamente al servizio di prestito, con accesso singolo.
Bar, pub, ristoranti - IL DPCM prevede al punto 2.1.h “svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Non vi è quindi più alcuna limitazione di orario ma resta in vigore la limitazione al solo servizio da svolgere al tavolo con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro.
Negozi e attività commerciali - Il DPCM prevede al punto 2.1.i “apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”.
RSA - Il DPCM prevede al punto 2.1.k “rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti”. Si invita ad attenersi strettamente alle indicazioni date dalla Direzione della struttura.
Misure Igieniche
Si raccomanda di seguire le indicazioni prescritte all’allegato 4 del DPCM:
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

domenica 1 marzo 2020

Coronavirus. Disposizioni in Italia dal 1 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento, la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630; 
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
Decreta:

Art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei Comuni di cui all’allegato 1.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario e al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2
(Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all’allegato 2)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di cui all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
d) mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
e) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
f) apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
g) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
h) limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
i) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.




Art. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 3;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 3 presso gli esercizi commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”); in mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. f) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
3. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute;
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all’allegato 3.

Art. 4

(Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
e) domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507;
l) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
m) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
n) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
o) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza. 


Art. 5
(Esecuzione delle misure urgenti)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.







Roma, 1 marzo 2020.

​IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE



Allegato 1

Comuni:

1) nella regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.

2) nella regione Veneto:
a) Vò.
Allegato 2

Regioni:

a) Regione Emilia-Romagna;
b) Regione Lombardia;
c) Regione Veneto.






Allegato 3

Misure igieniche:
a)​lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b)​evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)​non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d)​coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e)​non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f)​pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g)​usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

sabato 29 febbraio 2020

Aggiornamenti: Coronavirus - ultime indicazioni di Regione Lombardia su bar e pub

Cosa cambia in questi giorni con l’ordinanza emanata da Ministero della Salute d’intesa con Regione Lombardia per contenere la diffusione del Coronavirus?
Quali attività chiudono e quali restano aperte? Si può entrare nelle case di riposo? Gli uffici pubblici funzionano? Le domande più frequenti con tutte le risposte nelle FAQ di Regione Lombardia bit.ly/2I5UuIt
L’indicazione è attenersi al decalogo in cui sono indicati i comportamenti da seguire, suggeriti dal Ministero della Salute con l’Istituto superiore di Sanità, disponibile anche al seguente link http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Coronavirus con le ultime indicazioni di Regione Lombardia su bar e pub




domenica 23 febbraio 2020

CORONAVIRUS -ORDINANZA REGIONALE

Il Presidente di Regione Lombardia,  Attilio Fontana, in relazione all'evolversi della diffusione del COVID-2019 ha firmato l'ordinanza allegata, valida per tutto il territorio lombardo.

L' ordinanza è stata inviata a tutti i Prefetti delle Province lombarde, che hanno provveduto a darne comunicazione ai sindaci e sarà efficace fino a un nuovo provvedimento.
L'ordinanza potrà essere soggetta a modifiche in base dell'evolversi dello scenario epidemiologico.
L'ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 Marzo, fatte salve evenutali e ulteriori successive disposizioni

Contattare in caso di sintomi sospetti il numero verde unico regionale 800.89.45.45

In particolare sono in vigore le seguenti disposizioni:
  1. la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  2. chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  3. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  4. sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che all'esteo.
  5. previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a richio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con  sorveglianza attiva.
Per quanto riguarda le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, è disposta la chiusura delle attività commerciali in questi termini:
  1. bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00;
  2. per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nei giorni di sabato e di domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
  3. per le manifestazioni fierisitche, si dispone la chiusura.