sabato 14 marzo 2020

#Distantimauniti #andràtuttobene Ossona (Milano) 12 3 2020

Nel tempo sospeso, a seguito dell'emergenza che sta colpendo, ormai tutto il mondo.
Si moltiplicano le iniziative spontanee e simboliche per "farsi compagnia", per dare un segnale di speranza e per mostrare riconoscenza a medici e infermieri che in prima linea, come in trincea nei pronto soccorso e negli ospedali, si trovano a contrastare il Virus.

click per video #Distantimauniti #andràtuttobene Ossona (Milano) 12 3 2020

per il flash mob musicale "una finestra aperta", l'iniziativa a Ossona
click per video #distantimauniti flash mob musicale Ossona via Padre Pio


per i più piccoli e non solo, un breve video di giocoleria
click per video #distantimauniti giocoleria e la fola del magalas
segui   Qui Milano facebook per un archivio agile e veloce, delle iniziative culturali, creative e ricreative che stanno accompagnando questo difficile momento
#distantimauniti #laculturanonsiferma #lamusicanonsiferma



mercoledì 11 marzo 2020

Di democrazia e partecipazione. Milano Città metropolitana. un discorso di Gilberto R. Rossi

Milano Palazzo Isimbardi 1 ottobre 2016
Presentazione della Lista Civica Metropolitana
“La Città dei Comuni”
Lista ecocivica: Verdi, Civici e rossi.

Intevento conclusivo, dopo la presentazione di Massimo Gatti, Fiorello Cortiana, Alberto Pacchioni e del capolista Pierluca Oldani,
a cura di Gilberto Riccardo Rossi (Consigliere Federale Nazionale della Federazione dei Verdi; Capogruppo Consiliare Verdi/Cambiamo Ossona)

Con questo video, con questa conferenza, non stiamo parlando solamente ai consiglieri comunali e ai sindaci che voteranno, ma vogliamo, parlare, a tutti i cittadini.
Perché la nostra missione, il nostro metterci a disposizione, in quello che,
è lo spirito più nobile della politica, è per ridare il voto ai cittadini.
Come lista civica “La Città dei Comuni” che prima si chiamava “costituente per la partecipazione”, è stato presentato anche un progetto di legge d'iniziativa popolare per ridare il voto ai cittadini e, non è stucchevole ricordarlo, perché è questo il nostro impegno;
quindi, da qua, anche quello che è il mio appello di voto ai consiglieri comunali di Milano,
visto che il loro voto vale oltre 700 punti, mentre, quello dei consiglieri comunali di Cassinetta 5; quello del comune dove sono consigliere comunale capogruppo vale 9.
Una necessaria parentesi, ho preso il 17 per cento dei voti, e sono l'unico consigliere comunale: con la legge elettorale precedente ne avremmo eletti 3.
Ed è da una parte di democrazia importante, perché poi, piano piano, come dicono,
per far passare una cosa grande, la vanno a frammentare, per farla passare.
Quando siedo in Villa litta ad Ossona, sento tutto il peso e la responsabilità di rappresentare i cittadini che mi hanno eletto.
Quindi, dicevo, mi rivolgo soprattutto ai consiglieri comunali di Milano, con cui c'è stato un dialogo, che è stato bloccato dalle segreterie di partito.
Nel segreto dell'urna elettorale, abbiate il coraggio di dare rappresentanza alla Milano Città Metropolitana, perché, anche un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare c'è stata sì la riforma votata dall'amministrazione di Pisapia per quel che concerne le Municipalità di Milano.
Si è passato le consigli di zona alle municipalità; dovevano anche andare a ricalibrare, appunto,
per consentire ai consiglieri di zona di votare ed esprimersi in quest'ottica di fa parte, di sentirsi, ed essere, della Milano Città Metropolitana;
e badate bene, qua non è che si sta andando a cercare un qualcosa che arriva da un altro pianeta: prendiamo ispirazione da Parigi, da Berlino da New york, dalle altre città metropolitane che ci sono e sono già presenti.
Non voglio essere troppo lungo, perché vorrei parlare anche di cose concrete.
Ho avuto, nella mia breve esperienza, più di portavoce, che non istituzionale:
sono stato il portavoce del comitato No Tangenziale del magentino,
sono stato uno dei portavoce e tra i promotori del comitato pendolari della linea milano novara,
che il trattino d'unione è immediato è quello che in una sigla è tpl trasporto pubblico locale,
in una parola intermodalità, questa che viene a mancare,
quella gestione sovracomunale che solamente un ente come provincia di milano ora Città Metropolitana può fare, perchè badate bene, tra Corbetta e Magenta, che non si arrivi a fare una pista ciclabile perché mancano cento metri, e parlando con gli assessori, richiamo i ruoli importanti dagli scout, non so chi lo diceva prima e io stesso sono stato interpellato per la mia attività ahimè
non riconosciuta da molti perché molto scomoda, di videomaker, ero stato chiamato dagli scout di Corbetta per fare un video e ritrovandoci con un assessore, a mio avviso una bravissima persona bravissimo educatore che ci diceva quasi in camera caritatis non vi posso fare quella pista ciclabile se non sblocchiamo quelle palazzine dietro, e no, quelle palazzine non vanno bene.
io sono una persona molto, diciamo, in parte emotiva ed istintiva, però ho cercato, in questi due anni che sono consigliere comunale di calarmi nella parte, quindi, penso che prima di dire una parola, la devo ben ponderare e soprattutto che l'ascolto è la prima dote dei consiglieri comunali, consiglieri metropolitani, quindi, dando la nostra disponibilità ai consiglieri di comuni più grandi quelli dove il voto vale 60, per quelli di Milano dove il voto vale 700 possiamo già da subito, l'abbiamo messo nel programma:
quello di impegnarci a creare dei momenti di ascolto.
Scusato un po' l'emozione, se salto di palo in frasca, però non posso non ricordare quello che è successo tre giorni fa perché poi l'allarme che viviamo quotidianamente:
ci abbiamo gli istituti scolastici che, purtroppo, cadono a pezzi;
una normativa regionale illuminata mi vien da dire che poi illuminata perché siamo in Italia, che siamo nel buio perché se fossimo in Germania, in Olanda, in Belgio, in Lussemburgo sarebbe all'ordine del giorno: sapete tutti che sono caduti dei soffitti di una scuola di un istituto superiore era appena stata ristrutturata e questo è successo a Rho, ma è successo anche in altre scuole, la gente ha purtroppo;
l'altro giorno passiamo dalle scuole medie del paese dove sono consigliere comunale ad Ossona, e ai caloriferi mancano le valvole termostatiche, quando le valvole termostatiche con un semplice intervento che basta metterlo si ripaga da solo in nemmeno un anno per quello che è il risparmio che va a fare.
Mi viene da ricordare anche un episodio due anni fa una scuola, istituto superiore del magentino, un rinomato liceo che dà prestigio anche alla città di magenta e il 28 dicembre non c'erano i soli per la scuola però vedevi i camini che sbuffavano fuori, quindi c'è dei consumi anche per quello che riguarda il risparmio energetico poi benissimo, e sposo in pieno l'intervento che ha fatto prima il consigliere di Inzago, capogruppo Alessandro Braga, perché senz'altro c'è una differenza tra quelle che sono i civici, e tra la destra e la sinistra, perché comunque io facevo il volontario per i verdi, ero quello che in bicicletta portava in giro i documenti e tutto, e comunque Penati l'ho sempre contestato, perché l'abbiamo sempre contestato, ma in maniera educata, quindi qua, una piccola frecciatina agli amici del movimento 5 stelle; è importante che ci siano pero ci sono anche dei metodi con cui bisogna fare le contestazioni e non si può prescindere all'educazione, perché noi abbiamo un ruolo pubblico che siamo gli ambasciatori portatori di questa idea.
Con Penati , comunque grazie anche a Pietro Mezzi, abbiamo messo in piedi il laboratorio di agenda 21, info energia, infoenergia che è venuto a mancare, è stata chiusa nel silenzio generale quindi anche un appello, del pubblico servizio di darci visibilità purtroppo di queste elezioni metropolitane per qual che riguarda il magentino, castanese, legnanese è uscito solamente un articolo su liberastampa altomilanese, che ovviamente, si dimenticava alcuni candidati, però ne parlava, della provincia di milano come un ente carrozzone inutile.

Io penso, e potrei anche chiudere qua il mio intervento dicendo semplicemente che noi siamo
al servizio della democrazia la democrazia è un esercizio e pratichiamo questo esercizio di democrazia.

Quindi ho sentito dai consiglieri comunali molto disillusi negli ultimi due anni da queste città metropolitana mi permetto di ricordare che le istituzioni siamo noi che gli diamo vita;
una piccola parentesi, visto che le iniziative di oggi il fare il blog della lista civica e tutto il resto, è tutto a nostre spese, la politica ha senz'altro un costo.
Chiudo come di solito si iniziano gli interventi:
colgo l'occasione per ringraziare il sindaco di milano giuseppe sala che nonostante l'impegno a cui è chiamato per l'amministrazione di Milano sta svolgendo, anche, egregiamente il ruolo di sindaco metropolitano voglio ringraziare, mi veniva assessori, no, sono consiglieri delegati, in particolare michela palestra che da un comune a nord di milano aveva la delega al parco sud e comunque è venuta più volte a sentire la voce del territorio questo per dire che la politica ha un costo piantiamola con questa demagogia i costi sono altri e nella condizione in cui versa il nostro territorio: due settimane fa ho fatto un intervento per dire che il terzo e quarto binario tra Rho e Legnano sono inutili e se quindici anni fa potevano essere una priorità ora non lo sono;
sentire l'altro giorno qualcuno che tira fuori il discorso del ponte sullo stretto di messina poi leggevo quello che scriveva Accoriti, Sindaco di Messina su come versa la situazione dei trasporti pubblici;
sono cose che noi sappiamo già però non dobbiamo stancarci di dire
e se gli altri non ci danno spazio questo spazio ce lo prendiamo.
grazie


G.R. Rossi LISTA CIVICA la Città dei Comuni per Milano Città Metropolitana

L'8 marzo 2020 per tutto il mese e in musica e cultura. Con Eugenia Canale

Un ricordo per le donne e per le loro storie di emancipazione e lotta, attraverso la musica delle grandi compositrici di ieri e di oggi. 
È questo lo spirito dell’iniziativa culturale promossa dalla pianista milanese Eugenia Emma Canale che, fino al 31 marzo, ogni giorno suonerà e pubblicherà sui suoi profili social un brano musicale di prestigiose compositrici, come Chiquinha Gonzaga, Carla Bley, Lil Ardin e Geri Allen.
«Penso che ora più che mai sia importante continuare a fare cultura anche attraverso i social network, affinché possano diventare una piattaforma virtuale di scambio di conoscenze, in questo periodo che non permette di riunirci di persona. Tutte le iniziative pubbliche alle quali ogni anno partecipo e contribuisco come musicista sono state annullate. Da qui l’idea di celebrare le donne in modo diverso».

domenica 8 marzo 2020

IL RISVEGLIO DELL'ORSO M49

M49 non ha colpe: conduce una vita da orso e non è responsabile della malvagità dell’essere umano che attende predazioni e danni senza adottare le necessarie misure di prevenzione per poi perseguitarlo a scopo propagandistico.

L’orso M49 è uscito dal letargo e con lui si sono risvegliati istantaneamente gli allarmi sulla sua pericolosità. L’orso ha razziato un’arnia e forse tentato di predare un animale abbandonato: normalissimo comportamento di ogni orso che all’uscita dal letargo ha necessità di ricostituire l’equilibrio energetico compromesso dal lungo digiuno.
La presidenza della Provincia Autonoma di Trento ha prontamente fatto sapere che l’ordinanza di rimozione, incautamente emessa la scorsa estate, è sempre valida. Questo significa che a breve riprenderà la caccia all’unico orso presente nel Trentino orientale. M49 è stato trasportato dalla forestale trentina in un’area dove non c’erano orsi con una operazione di cattura magistralmente inutile. Com’è noto il giovane orso dopo la fuga dalla prigione dove volevano rinchiuderlo a vita, è sfuggito, entrando e uscendo a suo piacere dalle trappole a tubo piazzate per lui, ad altri tentativi di cattura.
È possibile che ci saranno predazioni e danni, ma non è detto: M49 ha dimostrato di essere schivo ed elusivo e fugge alla vista dell’uomo. La responsabilità, in ogni caso, sarà dell’amministrazione provinciale che ci ha tenuto a dimostrare la cattiva gestione di questo splendido animale.
M49 non ha colpe: conduce una vita da orso e non è responsabile della malvagità dell’essere umano che attende predazioni e danni senza adottare le necessarie misure di prevenzione per poi perseguitarlo a scopo propagandistico.
Il 6 marzo avrà inizio il processo contro Ugo Rossi, l’ex presidente della PAT che fece uccidere la mamma orsa KJ2. Le scriventi associazioni, colgono l’occasione per sconsigliare anche l’attuale presidente PAT dall’adottare azioni ostili a M49 e gli altri orsi presenti in Trentino.
Nulla lasceremo di intentato per ottenere giustizia e corretta gestione della popolazione di orsi trentina che non è responsabile della cattiva amministrazione e delle idee ostili alla biodiversità.
GAIA Animali e Ambiente
LAC Trentino Alto Adige/Südtirol
LEAL Lega Antivivisezionista
LIMAV Italia OdV
OIPA - Organizzazione Internazionale Protezione Animali
Salviamo gli Orsi della Luna

Coordinamento Grandi Predatori e Fauna Selvatica 

Dalla Gazzetta ufficiale DPCM 8 marzo 2020



dal sito https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=lKYbuImZxBLPJIhU93gcjA__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
a seguire, le disposizioni attuative della Conferenza dei Sindaci dell'altomilanese
che sono state pubblicate sui loro profili social di Facebook.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  procedere  a  una  rimodulazione  delle  aree
nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Tenuto conto  delle  indicazioni  formulate  dal  Comitato  tecnico
scientifico  di  cui  all'art.  2   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,  nonche'
sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti  delle  regioni
e,  per  i  profili  di  competenza,  i  Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto; 
 
                              Decreta: 
 

sabato 7 marzo 2020

Video marzo 2020 (1)

Buongiorno a tutti
in questo tempo e clima sospeso, una parola può suonare inopportuna; prendiamoci del tempo per noi. Per finire quel libro iniziato e lasciato in sospeso, per vedere quel film, per sentire qualche amico, per fare manutenzioni in casa, per staccare la spina, per riflettere su come in 2 settimane di emergenza (in Lombardia) si sono implementate più policy per ridurre gli spostamenti inutili che in 20 anni di malgoverno leghista della Lombardia.
Queste due settimane, che mi han visto limitare moltissimo, per non dire azzerare, le frequentazioni e gli impegni, mi hanno anche catapultato, nel comprendere e usare la tecnologia; una assemblea dei Verdi, in videoconferenza, comunicazioni rapide e immediate.
Eccoci all'elenco degli ultimi video on-line sul canale youtube Gilberto Rossi

stop cyberbullismo e bullismo. nota dei Verdi di Ossona

Martedì grasso ai tempi del crown-v. saluti ecologisti, libri in libertà

QuiMilano Inveruno 26 2 2020 Sindaco Sara Bettinelli

I martiri partigiani di Rho. la Padregnana (Robecchetto con Induno)

Casorezzo Ossona 24 2 2020 Ossona Casorezzo 25 2 2020

un cd ritrovato, regalato da ...Ossona (Milano) mercatino di natale 8 dicembre 2007

assemblea Verdi del Ticino/Boffalora s/Ticino 28 2 2020     GRAZIE A TUTTI!!!

dal web, video di due anni fa, dall'auditorium di Ossona; dopotutto se è tornato il simbolo dei VERDI sulla scheda elettorale, il mio lavoro e compito non è per nulla secondario.
rinnovo il GRAZIE A TUTTI   (iniziativa che fù osteggiata con il mobbing di vari personaggi, dal permesso di uso dell'auditorium, al computer non a disposizione, al proiettore che non partiva ai manifesti staccati etc.. quanto fa male l'ecologismo agli incapaci)
Gilberto Rossi; luca Marcora e Adriana Paolini. INSIEME auditorium unità d'Italia 1 marzo 2018

Mario Delpini omelia ai tempi del Coronavirus dalla cripta del Duomo

dei verdi e della legalità. G.R.R. Verdi del Ticino

No Discarica, basta doppiogiochismo. Vogliamo una vera legge per i parchi.

e.. chi paga la disinformazione dei NaziPadans? Un video a dir poco GENIALE!!!
alla domanda, perchè fate pubblicità su quel sito? negano l'evidenza... fan finta di non sapere!
Chi paga la disinformazione nazipadans?

e un grande Grazie a Lei, un esempio per tutti.
Greta Thunberg al Parlamento Europeo

Gilberto R. Rossi

lunedì 2 marzo 2020

Sindaci Ovest Milano. norme per contenere il coronavirus

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - A fronte delle nuove norme dettate dal DPCM entrato in vigore in data odierna ed in attesa di FAQ / risposte interpretative, i sindaci del Patto dell’Altomilanese concordano nell’indicare le seguenti prassi comportamentali.
Attività sportive - Il DPCM prevede al punto 2.1.a “sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive”; al punto 2.3.a “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. Come norma specifica per Regione Lombardia e Provincia di Piacenza. E’, quindi, consentito esclusivamente allenamento a porte chiuse finalizzato alla preparazione di “eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina”. La posizione del Patto Sindaci Altomilanese è che, in linea con l’obiettivo generale di ridurre le condizioni di propagazione del virus, l’attività sportiva sia strettamente connessa alla preparazione e disputa di “competizioni”. Considerata, inoltre, la sospensione dell’attività didattica, si consiglia a famiglie e società sportive di limitare al massimo l’attività di atleti in età scolare.
Sedi centri culturali, centri sociali, centri ricreativi - IL DPCM ne prevede la chiusura al punto 2.3.a
Biblioteche - Se ne consente apertura limitatamente al servizio di prestito, con accesso singolo.
Bar, pub, ristoranti - IL DPCM prevede al punto 2.1.h “svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Non vi è quindi più alcuna limitazione di orario ma resta in vigore la limitazione al solo servizio da svolgere al tavolo con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro.
Negozi e attività commerciali - Il DPCM prevede al punto 2.1.i “apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”.
RSA - Il DPCM prevede al punto 2.1.k “rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti”. Si invita ad attenersi strettamente alle indicazioni date dalla Direzione della struttura.
Misure Igieniche
Si raccomanda di seguire le indicazioni prescritte all’allegato 4 del DPCM:
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

domenica 1 marzo 2020

Coronavirus. Disposizioni in Italia dal 1 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento, la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630; 
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
Decreta:

Art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei Comuni di cui all’allegato 1.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario e al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2
(Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all’allegato 2)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di cui all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
d) mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
e) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
f) apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
g) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
h) limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
i) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.




Art. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 3;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 3 presso gli esercizi commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”); in mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. f) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
3. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute;
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all’allegato 3.

Art. 4

(Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
e) domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507;
l) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
m) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
n) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
o) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza. 


Art. 5
(Esecuzione delle misure urgenti)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.







Roma, 1 marzo 2020.

​IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE



Allegato 1

Comuni:

1) nella regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.

2) nella regione Veneto:
a) Vò.
Allegato 2

Regioni:

a) Regione Emilia-Romagna;
b) Regione Lombardia;
c) Regione Veneto.






Allegato 3

Misure igieniche:
a)​lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b)​evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)​non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d)​coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e)​non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f)​pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g)​usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

sabato 29 febbraio 2020

Aggiornamenti: Coronavirus - ultime indicazioni di Regione Lombardia su bar e pub

Cosa cambia in questi giorni con l’ordinanza emanata da Ministero della Salute d’intesa con Regione Lombardia per contenere la diffusione del Coronavirus?
Quali attività chiudono e quali restano aperte? Si può entrare nelle case di riposo? Gli uffici pubblici funzionano? Le domande più frequenti con tutte le risposte nelle FAQ di Regione Lombardia bit.ly/2I5UuIt
L’indicazione è attenersi al decalogo in cui sono indicati i comportamenti da seguire, suggeriti dal Ministero della Salute con l’Istituto superiore di Sanità, disponibile anche al seguente link http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Coronavirus con le ultime indicazioni di Regione Lombardia su bar e pub




giovedì 27 febbraio 2020

SOSPENSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA SALA DI MAGENTA

23 febbraio 2020 ore 22:45
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Si comunica che, in accettazione ai principi di precauzione emanati dalle autorità pubbliche,
il cinemateatroNuovo ha deciso la sospensione della programmazione
per la settimana dal 24 Febbraio al 2 Marzo 2020.

Aggiornamenti verranno diramati in base all'evolversi della situazione.

Grazie, Cordiali saluti
LA DIREZIONE DI CINEMATEATRO NUOVO  

Per maggiori informazioni: DPCM 23-02-2020

Assemblea dei Verdi del Ticino/Boffalora s/Ticino per venerdì 28 febbraio 2020

Buongiorno a tutti.
In seguito alle nuove direttive emesse da Regione Lombardia, in merito alle misure preventive per arginare il coronavirus, di mercoledì 26 febbraio 2020, informata la dirigenza nazionale della Federazione dei Verdi, si avvisa che è confermata l'assemblea dei Verdi del Ticino/Boffalora sopra Ticino per venerdì 28 febbraio 2020, rispettando le indicazioni di distanza minima e di posti a sedere.
Si propone la riduzione dell'ordine del giorno, cancellando il punto 4 (ospiti e saluti degli altri partiti) e confermando tutti gli altri punti.


per le mozioni congressuali al link


domenica 23 febbraio 2020

CORONAVIRUS -ORDINANZA REGIONALE

Il Presidente di Regione Lombardia,  Attilio Fontana, in relazione all'evolversi della diffusione del COVID-2019 ha firmato l'ordinanza allegata, valida per tutto il territorio lombardo.

L' ordinanza è stata inviata a tutti i Prefetti delle Province lombarde, che hanno provveduto a darne comunicazione ai sindaci e sarà efficace fino a un nuovo provvedimento.
L'ordinanza potrà essere soggetta a modifiche in base dell'evolversi dello scenario epidemiologico.
L'ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 Marzo, fatte salve evenutali e ulteriori successive disposizioni

Contattare in caso di sintomi sospetti il numero verde unico regionale 800.89.45.45

In particolare sono in vigore le seguenti disposizioni:
  1. la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  2. chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  3. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  4. sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che all'esteo.
  5. previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a richio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con  sorveglianza attiva.
Per quanto riguarda le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, è disposta la chiusura delle attività commerciali in questi termini:
  1. bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00;
  2. per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nei giorni di sabato e di domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
  3. per le manifestazioni fierisitche, si dispone la chiusura.

sabato 1 febbraio 2020

𝗶𝗹 𝗧𝗮𝗿 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗜𝗣𝗘 di una autostrada nel parco del Ticino

31 gennaio 2020.        clikka sottofondo musicale e foto
I̲l̲ ̲T̲r̲i̲b̲u̲n̲a̲l̲e̲ ̲A̲m̲m̲i̲n̲i̲s̲t̲r̲a̲t̲i̲v̲o̲ ̲R̲e̲g̲i̲o̲n̲a̲l̲e̲ ̲h̲a̲ ̲a̲c̲c̲o̲l̲t̲o̲ ̲i̲l̲ ̲r̲i̲c̲o̲r̲s̲o̲ presentato dai Comuni di Albairate e Cassinetta, dal Comitato NoTangenziale, dagli Agricoltori e Cittadini contro la deliberazione del CIPE di approvazione del progetto definitivo di stralcio della Vigevano-Malpensa.
Con la sentenza pubblicata oggi, 𝗶𝗹 𝗧𝗮𝗿 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗜𝗣𝗘 che approvava il progetto esecutivo.
Ora ci auguriamo che questo possa essere l'inizio di un percorso condiviso per la soluzione ai problemi di mobilità del nostro territorio.

Oggi è una bellissima giornata, vent'anni di lotta sul territorio, nelle strade, in tutti gli ambiti e finalmente anche un Tribunale ha riconosciuto le ragioni del territorio che si oppone a questa inutile insensatezza. La valutazione di impatto ambientale, VIA, va rifatta e la delibera del CIPE che finanziava l'opera ANNULLATA. Certo la battaglia non è finita ma da oggi possiamo parlare con più forza delle alternative che servono davvero al territorio e al nostro ambiente. NO TANG!

da Domenico Finiguerra
NOI VE L'AVEVAMO DETTO CHE LA TANGENZIALE NON SAREBBE PASSATA!
E ADESSO SI RISOLVANO I PROBLEMI DI MOBILITÀ.
Quando nel novembre del 2002 ci presentarono il progetto della tangenziale ANAS nell'ambito del piano nazionale delle Grandi Opere previsto dalla Legge Obiettivo ci ritrovammo immediatamente, a Cassinetta di Lugagnano, insieme alla giunta di Albairate, con il sindaco Masperi. Ricordo le parole che mi rivolse il compianto sindaco di Albairate: "Finiguerra, questi adesso hanno la legge obiettivo e questa tangenziale ce la faranno passare sulla testa e sulla terra vergine. Sono tutti d'accordo!".
Ed infatti erano tutti favorevoli alla tangenziale ANAS: il comune di Abbiategrasso con Fossati, il comune di Magenta con Del Gobbo, il comune di Robecco con Zanoni, il sindaco di Vigevano, la Provincia di Milano con Penati, la Regione Lombardia con Formigoni e Cattaneo.
Alle riunioni fiume che si svolgevano in quegli anni in Regione, i dirigenti Anas, in perfetta sintonia con tutti i comuni favorevoli, rispondevano alle nostre obiezioni sull'insostenibilità dell'opera, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, con le solite parole: siete piccoli comuni, il vostro parere è marginale e noi abbiamo la legge obiettivo dalla nostra parte.
Già. La legge obiettivo di Berlusconi e Lunardi. Quella che disponeva che le grandi opere potessero essere realizzate senza l'assenso delle comunità locali e superando ogni ostacolo con una semplice delibera del CIPE.
Ma da Cassinetta di Lugagnano, da Albairate, da Cisliano, da Ozzero (con i sindaci Galli e Chiodini) dai comitati, si andò avanti ad opporsi a quell'ipotesi scellerata che avrebbe pregiudicato per sempre il nostro territorio.
Lo facemmo a tutti i livelli. Proponendo il primo ricorso al TAR, presentando osservazioni tecniche puntuali e dettagliate accompagnate sempre da soluzioni alternative, evidenziando i danni per la biodiversità, il paesaggio, l'agricoltura, firmando esposti: alla Soprintendenza per i Beni Archettetonici e per il Paesaggio, alla Commissione Europea e all'Unesco, visto che proprio in quegli anni il Parco del Ticino aveva ottenuto il riconoscimento di Riserva della Biosfera dell'UNESCO.
Ogni passo contro il progetto Anas, ogni manifestazione, ogni esposto, ogni obiezione, erano sempre liquidati ai tavoli istituzionali dal fronte del SI come inutili e marginali. Anche la risposta dell'UNESCO al nostro esposto che avvertiva il Ministro, la Regione e il Parco che il progetto avrebbe compromesso il riconoscimento di riserva UNESCO!
Perchè loro avevano la legge obiettivo dalla loro parte e non potevano certo essere piccoli comuni, gli agricoltori, gli ambientalisti o i comitati, a fermare una Regione, una Provincia e tutti i comuni grandi anche 30 volte Cassinetta di Lugagnano. Ad una riunione in Regione obiettammo che il progetto era incompatibile con la riserva Unesco, con il Parco del Ticino, con la tutela del Naviglio Grande e che non sarebbe passato, perché avremmo fatto ricorsi ed esposti in ogni luogo possibile per contrastare un progetto che faceva acqua da tutte le parti.
Ma la risposta era sempre la stessa, monotona e senza argomenti: "non ci interessa, perchè noi abbiamo la legge obiettivo e la tangenziale ANAS la vogliamo. Punto."
Ma purtroppo per i grandi comuni e per fortuna per il territorio, in quasi vent'anni ad essere passato è soltanto il tempo. Perché del progetto faraonico (che ormai ha quasi un quarto di secolo) che all'inizio doveva collegare la tangenziale Ovest a Malpensa, uscito già nel 2016 dall'elenco delle opere previste dall'allegato infrastrutture al DEF, e che oggi era diventato solo il modo per fare propaganda agitando la risoluzione dell'attraversamento di Robecco e Abbiategrasso (problemi che vanno affrontati, ma con gli strumenti giusti e proporzionati e senza i ricatti semaforici o l'arroganza di chi si sente forte dei numeri come Golia), come avevamo detto, non è rimasto più nulla. Come dicevamo non sarebbe passato. Non sarebbe passato perché c'erano grossi problemi tecnici, perché il Parco del Ticino Riserva Unesco merita qualcosa di diverso da una autostrada, perché in queste terre vediamo il genio di Leonardo.
Ed infatti ieri il TAR ha bocciato il progetto Anas. Sancendo la fine già annunciata da tempo del progetto ANAS che da anni giaceva ingiallito a Roma...
Adesso c'è da augurarsi che i sindaci ed i comuni del SI si ravvedano definitivamente, lascino quel progetto nel cestino in cui è stato gettato e si mettano subito al lavoro per definire in accordo con tutti i comuni le proposte necessarie a risolvere i problemi di mobilità del territorio.
Serve una circonvallazione a Robecco? Si faccia.
Serve una circonvallazione urbana ad Abbiategrasso? Si faccia.
Serve mettere a posto, allargare, raddrizzare, la strada Abbiategrasso-Robecco? Si faccia.
Serve eliminare i semafori e gli intoppi sulla Milano Baggio ed allargarla? Si faccia.
Senza l'arroganza di chi pensa di avere più forza o potere. Rispettando il territorio di tutte e tutta la comunità.
Facendo quello che serve davvero, nel rispetto del principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed effettuando le dovute analisi costi benefici che dovrebbero sottendere tutte le opere pubbliche.
Guardando al futuro consapevoli che ogni soluzione deve essere ispirata dalla conversione ecologica.

da Gilberto Rossi
Grazie a tutti. Difendere la biodiversità e il futuro. grazie. per il parco del ticino, il parco agricolo sud, e per la lombardia. Ora, ripensare la mobilità, in ottica sostenibile, collegamenti rapidi da robecco a magenta e abbiategrasso
p.s. la circonvallazione a Robecco è stata fatta nemmeno 20 anni fa, basterebbe, non far transitare dal cimitero al centropaese, ma indirizzarli all'ingresso di robecco lato abbiategrasso.