Dai social della giornalista Linda Maggiori
VITTORIA (PARZIALE) MA È UN PRIMO PASSO VERSO LA TRASPARENZA! Il traffico di armi dai porti non può più essere coperto da segreto
Ieri, primo luglio il Tar di Bologna ha accolto, sebbene parzialmente, il ricorso presentato dalla giornalista di inchiesta Linda Maggiori e dall’avvocato Andrea Maestri del Foro di Ravenna, contro il diniego opposto dalle Dogane di Ravenna all’accesso generalizzato agli atti.
La giornalista all'inizio del 2026 aveva chiesto “la quantità di materiale bellico e componenti di armamenti partiti dal porto di Ravenna nel 2025, divisi per quadrimestre (genn-april, maggio-agosto, sett.-dicembre) e divisi per export transito, e se possibile destinazione e provenienza’.
Le Dogane avevano opposto diniego sottolineando che questi dati avrebbero causato un “pregiudizio per l'ordine pubblico e la politica estera” nonché “un danno concreto all'operatività commerciale dei soggetti potenzialmente controinteressati”. Aggiungendo, peraltro, che “l'interesse pubblico non sempre coincide con l’interesse del pubblico” (sottinteso delle testate giornalistiche). Come se un genocidio e il connesso traffico di armi non fosse di sufficiente interesse pubblico, ma solo un interesse mediatico.
Nella sentenza del Tar, che accoglie il ricorso, si legge:
“il diniego di AdM non è supportato da adeguata e idonea motivazione, in quanto il mero dato numerico e quantitativo di materiale bellico e armamenti partiti dal porto di Ravenna nell’anno 2025 appare neutro e, quindi, irrilevante rispetto agli interessi pubblici richiamati dall’Amministrazione, non costituendo tali dati un “pregiudizio concreto” alla tutela dei suddetti interessi. Nemmeno è chiarito dall’Amministrazione in quali termini le informazioni richieste avrebbero “natura sensibile”, tale da compromettere gli interessi pubblici tutelati dalla disposizione normativa richiamata. Parimenti, proprio in considerazione della neutralità delle informazioni richieste, non risulta pertinente il riferimento al regime di pubblicità connesso all’istituto dell’accesso civico generalizzato. Sotto distinto profilo, non pare condivisibile nemmeno (...) che la divulgazione delle informazioni richieste comporterebbe la rivelazione di dati economici strategici suscettibili di utilizzo da parte di potenziali concorrenti, arrecando un danno concreto all’operatività commerciale dei soggetti potenzialmente controinteressati, atteso che, come detto, si tratta unicamente di generici dati numerici e quantitativi, senza alcun riferimento, ovviamente, ai nominativi dei soggetti interessati al transito (destinatari, spedizionieri, ecc.), per cui il rischio paventato dall’Amministrazione (...) non appare concretamente (ma nemmeno potenzialmente) configurabile. Quanto all’art. 7 del “Regolamento recante la disciplina relativa all’esercizio dell’accesso documentale e dell’accesso civico previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, adottato con Determina del Direttore dell’Agenzia dogane e Monopoli prot. 277401 del 15/05/2025”, AdM non spiega in che termini le informazioni e i dati richiesti sarebbero informazioni di natura riservata o fornite in via riservata dalle autorità doganali durante l’effettuazione dei loro compiti (….). Stante la già evidenziata genericità e neutralità dei dati richiesti, sarebbe stato necessario specificare le ragioni della asserita natura “riservata” delle chieste informazioni, restando, diversamente, meramente affermata una riservatezza di cui non è indicata la fonte. Per le esposte ragioni, dunque, il diniego di accesso generalizzato alla richiesta relativa alla “quantità di materiale bellico” è illegittimo e va annullato, con conseguente ordine all’Amministrazione di concedere l’accesso ai dati e alle informazioni richieste”.
La sentenza del Tar però considera legittimo il diniego di svelare “paese di provenienza e/o destinazione” del materiale bellico e degli armamenti transitati per il porto di Ravenna in quanto “può determinare, indubbiamente, una interferenza con la tutela degli interessi pubblici connessi alla sicurezza nazionale e alle relazioni internazionali, come sopra declinati”.
Secondo l’avvocato Andrea Maestri si tratta di “una vittoria, parziale ma straordinaria per l’impatto che ha nella lotta per la trasparenza e nella causa per i diritti umani violati in Palestina anche grazie al transito di armi dal nostro porto. Viene fortemente stigmatizzata la genericità e pretestuosità delle motivazioni utilizzate dalle Dogane per bloccare l’accesso ad informazioni che invece sono un diritto di ogni singolo cittadino e dell’opinione pubblica posto che la stessa legge definisce il diritto di accesso come un corollario del principio democratico”.
Linda Maggiori sottolinea: “Ora vogliamo tutti i dati, divisi per quadrimestre, compresi quelli del 2026. Questa sentenza è importante non solo per Ravenna, ma anche a livello nazionale perché ci permetterà di avere i dati (troppo spesso nascosti) relative alle armi che passano su tutti i porti. Siamo molto soddisfatti per questa vittoria, rammarica però il velo di opacità rimasto sulle destinazioni delle armi. Però conosciamo i dati statistici e sappiamo che a maggio 2026 sono partiti 1800 container verso i porti di Haifa e Ashdod, 2400 ad aprile e così via gli altri mesi, con una media di 1500-2000 container ogni mese. Israele resta sempre in cima a tutte le destinazioni delle navi che partono dal porto di Ravenna”.
Il Coordinamento contro le armi di Ravenna sottolinea: “Un risultato straordinario e importantissimo per tutti noi, per la democrazia e per chi si oppone al traffico di armi dal nostro porto e non solo. Il margine di manovra per celare la verità è sempre più ristretto. Continueremo a vigilare, a chiedere trasparenza e invitiamo il sindaco a fare altrettanto e le istituzioni a collaborare, dando piena attuazione all’Osservatorio sul porto di Ravenna, che finora è stato portato avanti solo da noi cittadini e totalmente ignorato dalle istituzioni”.


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