riceviamo e volentieri pubblichiamo, nota stampa del comitato, e video intervento dei Verdi della Lombardia
Vanzago, 14 Dicembre 2024
Oggetto: Sospensione lavori del progetto di Potenziamento ferroviario Rho – Parabiago
Spett.li Sindaci e Amministrazioni Comunali,
A seguito della pubblicazione della Sentenza del TAR Lombardia n. 03488/2024 del 6 dicembre 2024, che
ha annullato l’ordinanza n.11 del 28 giugno 2023 con la quale il Commissario Straordinario Vera Fiorani
aveva approvato il Progetto Definitivo del Potenziamento linea Gallarate – Rho - 1^ Fase: Quadruplicamento
tratta Rho – Parabiago e raccordo a Y per Malpensa (CUP: J31J05000010001), il Comitato Rho-Parabiago
chiede a tutti i Comuni interessati di intimare formalmente a RFI, Italferr e imprese esecutrici:
di interrompere qualsiasi attività operativa in essere
di rimuovere tutte le strutture già installate, incluse le recinzioni di cantiere
di ripristinare tutte le aree di cantiere e di lavoro allo stato preesistente all’inizio delle attività, incluse:
- la ripiantumazione degli esemplari arborei abbattuti
- la ricostituzione delle fasce boscate e arbustive eliminate
- la rimozione delle platee in asfalto/cemento eventualmente realizzate e la ricostituzione dello
strato di terreno superficiale mediante riporto di terreno avente idonee caratteristiche qualitative
L’interruzione dei lavori e il ripristino delle condizioni ante operam devono essere posti in atto in
conseguenza dell'annullamento dell'ordinanza n.11/2023, con il quale è venuto meno anche l'oggetto della gara di appalto assegnata alla società Notari.
Si ricorda, infatti, che RFI ha affidato all’impresa appaltatrice la redazione del progetto esecutivo e la
realizzazione dei lavori con appalto integrato ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 che
stabilisce che l'oggetto dell'appalto integrato è il progetto definitivo, nel caso di specie approvato con
l'ordinanza n. 11/2023.
Tutte le attività legate al progetto - già di per sè illegittime in quanto avviate senza progettazione
esecutiva e verifica di ottemperanza - risultano definitivamente e a maggior ragione illegittime,
perchè prive dell'atto autorizzativo.
Si precisa, per completezza, che l'annullamento dell’ordinanza n.11/2023 ha comportato anche il venir meno del vincolo preordinato all'esproprio, che il Tar ha giudicato illegittimo per la mancanza di una motivazione in merito alla sua reiterazione.
Si allega copia semplice della decisione del TAR Lombardia che ha accolto il ricorso promosso dal Comitato
(in ogni caso liberamente consultabile sul sito della giustizia amministrativa).
Si chiede, ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e ss della L. 241/90 - in quanto soggetti interessati nei termini
riconosciuti dalla decisione allegata - di ottenere copia degli atti adottati in riscontro alla presente.
Confidando in una Vostra pronta attivazione, porgiamo distinti saluti
Comitato Rho-Parabiago
Nessun commento:
Posta un commento