lunedì 16 dicembre 2024

Sospensione lavori del progetto di Potenziamento ferroviario Rho – Parabiago

 riceviamo e volentieri pubblichiamo, nota stampa del comitato, e video intervento dei Verdi della Lombardia 

Vanzago, 14 Dicembre 2024

Oggetto: Sospensione lavori del progetto di Potenziamento ferroviario Rho – Parabiago

Spett.li Sindaci e Amministrazioni Comunali,

A seguito della pubblicazione della Sentenza del TAR Lombardia n. 03488/2024 del 6 dicembre 2024, che

ha annullato l’ordinanza n.11 del 28 giugno 2023 con la quale il Commissario Straordinario Vera Fiorani

aveva approvato il Progetto Definitivo del Potenziamento linea Gallarate – Rho - 1^ Fase: Quadruplicamento

tratta Rho – Parabiago e raccordo a Y per Malpensa (CUP: J31J05000010001), il Comitato Rho-Parabiago

chiede a tutti i Comuni interessati di intimare formalmente a RFI, Italferr e imprese esecutrici:

 di interrompere qualsiasi attività operativa in essere

 di rimuovere tutte le strutture già installate, incluse le recinzioni di cantiere

 di ripristinare tutte le aree di cantiere e di lavoro allo stato preesistente all’inizio delle attività, incluse:

- la ripiantumazione degli esemplari arborei abbattuti

- la ricostituzione delle fasce boscate e arbustive eliminate

- la rimozione delle platee in asfalto/cemento eventualmente realizzate e la ricostituzione dello

strato di terreno superficiale mediante riporto di terreno avente idonee caratteristiche qualitative

L’interruzione dei lavori e il ripristino delle condizioni ante operam devono essere posti in atto in

conseguenza dell'annullamento dell'ordinanza n.11/2023, con il quale è venuto meno anche l'oggetto della gara di appalto assegnata alla società Notari.

Si ricorda, infatti, che RFI ha affidato all’impresa appaltatrice la redazione del progetto esecutivo e la

realizzazione dei lavori con appalto integrato ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 che

stabilisce che l'oggetto dell'appalto integrato è il progetto definitivo, nel caso di specie approvato con

l'ordinanza n. 11/2023.

Tutte le attività legate al progetto - già di per sè illegittime in quanto avviate senza progettazione

esecutiva e verifica di ottemperanza - risultano definitivamente e a maggior ragione illegittime,

perchè prive dell'atto autorizzativo.

Si precisa, per completezza, che l'annullamento dell’ordinanza n.11/2023 ha comportato anche il venir meno del vincolo preordinato all'esproprio, che il Tar ha giudicato illegittimo per la mancanza di una motivazione in merito alla sua reiterazione.

Si allega copia semplice della decisione del TAR Lombardia che ha accolto il ricorso promosso dal Comitato

(in ogni caso liberamente consultabile sul sito della giustizia amministrativa).

Si chiede, ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e ss della L. 241/90 - in quanto soggetti interessati nei termini

riconosciuti dalla decisione allegata - di ottenere copia degli atti adottati in riscontro alla presente.


Confidando in una Vostra pronta attivazione, porgiamo distinti saluti

Comitato Rho-Parabiago

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