lunedì 19 ottobre 2026

Direttiva sul Decreto sicurezza: le indicazioni sul fermo di prevenzione

 Direttiva sul Decreto sicurezza: le indicazioni sul fermo di prevenzione

La Procura della Repubblica di Salerno interviene con il provvedimento n. 1502/2026

https://www.altalex.com/documents/news/2026/06/30/direttiva-decreto-sicurezza-indicazioni-fermo-prevenzione

Sara Occhipinti - Avvocato

Tra le novità di maggiore impatto del nuovo Decreto sicurezza (

D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 convertito in Legge 24 aprile 2026, n. 54), ci sono due istituti processuali, il modello 45 bis e il nuovo fermo di prevenzione, che pongono una serie di aspetti problematici sul piano applicativo.

Per garantire la corretta applicazione dei nuovi istituti, la Procura della Repubblica di Salerno ha indirizzato ai magistrati e alla Polizia giudiziaria la Direttiva 3 giugno 2026, n. 1502 (testo in calce).

Il fermo di prevenzione è disciplinato dal nuovo art. 11 bis del 

D.L. 21 marzo 1978, n. 59, ed introduce uno strumento di anticipazione della tutela dell’ordine pubblico, che consente alla polizia di praticare una temporanea privazione della libertà personale, allo scopo di prevenire fenomeni di violenza durante le manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Gli elementi costitutivi del fermo di prevenzione

Elementi costitutivi del nuovo istituto sono:

il contesto ambientale: deve essere circoscritto alle sole operazioni di polizia disposte nel corso di manifestazioni pubbliche svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

l’uso della forza: gli ufficiali e glia genti di polizia possono accompagnare nei propri uffici e trattenervi il soggetto. Come già chiarito dalla giurisprudenza riguardo al fermo di identificazione, la polizia può usare un mezzo di coazione fisica come la forza muscolare, se all’accompagnamento viene opposta resistenza anche meramente passiva, purché l’uso della forza sia rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado di resistenza opposta;

il tempo del trattenimento: deve essere strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore;

il giudizio di pericolosità attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica: correlato a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di specifici elementi di fatto, sussiste fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Il giudizio di pericolosità della persona deve essere basato su specifiche e concrete circostanze spazio temporali da valutare unitamente a elementi di fatto anche (ma non necessariamente) desunti dal porto di armi od oggetti atti ad offende, armi da punta e da taglio, oppure in alternativa dalla rilevanza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per fatti commessi con violenza su persone o cose in occasioni di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni.

Le indicazioni operative per la Polizia giudiziaria

La Procura di Salerno invita quindi le Forze di Polizia:

a munirsi della disponibilità immediata e sul luogo di operazione di un accesso a banche dati aggiornate (quantomeno allo SDI) per rilevare i precedenti del soggetto fermato;

a predisporre in occasione delle manifestazioni un servizio di prevenzione e ordine pubblico idoneo a poter disporre nel contesto ambientale, particolarmente critico, perquisizioni e sequestri nei confronti dei soggetti attenzioni, per rinvenire eventuali armi;

individuare uffici di polizia prossimi con locali idonei dove condurre i soggetti fermati in regime di sicurezza.

Le indicazioni per i Pubblici Ministeri:

Il P.M., destinatario della notizia del compiuto accompagnamento e del fermo, va individuato nel P.M. di turno esterno;

le modalità comunicative da parte degli ufficiali e agenti di polizia dovranno avvenire necessariamente per telefono nel momento iniziale, e la comunicazione telefonica dota essere seguita poi dagli atti formali contenenti tutte le informazioni richieste dall’art. 11 bis, allegando il verbale di accompagnamento e trattenimento;

di tutta l’attività compiuta la Polizia dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dall’interessato e rilasciata allo stesso in copia nonostante il silenzio della legge sul punto Il verbale sarà trasmesso alla Procura una volta espletati tutti gli accertamenti

le determinazioni del P.M. di turno saranno riportate negli atti indicando i presupposti per il fermo oppure in caso di loro insussistenza, l’immediato rilascio del fermato.

Se gli accertamenti condurranno all’acquisizione di una notizia di reato la P.G. procederà a depositare apposita autonoma CNR sul portale della Procura con atti separati rispetto a quelli del fermo di prevenzione: si formeranno quindi due fascicoli (modello 21 bis per il reato e modello 45 per il fermo), se gli accertamenti non condurranno all’acquisizione di una compiuta notizia di reato, gli atti trasmessi saranno iscritti al modello 45. Gli atti iscritti al modello 45 saranno assegnati al Sostituto di turno che ha ricevuto la prima notizia dell’avvenuto fermo di prevenzione.

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