Riceviamo e pubblichiamo
Nella giornata di ieri il TAR dell'Emilia Romagna ha pubblicato due sentenze con le quali si accolgono i ricorsi formulati dal SI Cobas contro i fogli di via obbligatorio emessi dal Questore di Modena nei confronti di due delegati attivi negli scioperi in Italpizza del 2019.
I provvedimenti della Questura impugnati dai lavoratori sono stati dichiarati immotivati dai giudici del TAR, i quali con un'ampia argomentazione e rifacendosi a una analoga pronuncia del Consiglio di Stato del 2019 (finora purtroppo minoritaria sul piano giurisprudenziale) hanno letteralmente rovesciato i teoremi repressivi che sono alla base non solo dei fogli di via in Italpizza, ma più in generale della pratica, oramai consuetudinaria in moltissime città, di utilizzare le misure di prevenzione come arma di ricatto contro gli scioperi e le lotte sindacali.
A tal riguardo riportiamo alcuni stralci delle sentenze, i quali non potrebbero essere più chiari ed espliciti, e che, auspichiamo, possano valere come precedente utile anche per i Tribunali di altre regioni in modo da porre finalmente fine ad un inaccettabile abuso di potere teso a cancellare l'esercizio del diritto di sciopero nel nostro paese.
🔴 I fogli di via "non possono essere strumento per colpire i soggetti che, per motivi politici o sindacali, possono assumere atteggiamenti oppositivi con le forze dell'ordine"
🔴 "...il foglio di via impugnato non sarebbe legittimamente emanabile per comportamenti, come quello posto in essere dal ricorrente, di picchettaggio non trasmodato in violenza".
🔴 il provvedimento della Questura "sarebbe del tutto privo di motivazione non potendo le misure di prevenzione essere strumento per colpire i soggetti che, per motivi politici o sindacali, possono assumere atteggiamenti oppositivi con le forze dell'ordine".
🔴 "la semplice presenza in un picchetto di molte persone finalizzato ad ostacolare gli automezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento industriale, non connotata da elementi fattuali che consentono di tracciare specifici e individuali condotte di violenza o minaccia da parte di un determinato soggetto, non può integrare da solo sintomo di pericolosità sociale a carico di questo, se non si vuole trasformare il diritto di prevenzione e, in particolare, il foglio di via obbligatorio in un surrettizio, indebito, strumento di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero e, in ultima analisi, in una misura antidemocratica".
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