giovedì 29 giugno 2017

LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE POLITICA [VIDEO]

riceviamo e volentieri pubblichiamo
I Radicali Italiani, con i Verdi, Possibile, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Più Democrazia in Trentino, Effetto Parma Pizzarotti Sindaco e Aduc, hanno presentato nella giornata del 28 giugno presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la legge di iniziativa popolare “Più democrazia, più sovranità al cittadino” qui il testo completo). Lo scopo di questa proposta di legge è solo apparentemente molto semplice: far sì che gli italiani tornino a partecipare attivamente alla vita politica. La nostra Costituzione prevede degli strumenti di democrazia diretta quali il referendum e l’iniziativa di legge popolare. Tuttavia l’utilizzo delle nuove tecnologie avrebbe anche un impatto per quanto riguarda la questione della trasparenza nella gestione dei servizi degli enti locali ed un monitoraggio trimestrale  – ovvero in itinere – delle Società Partecipate.
continua
info da verdi.it
In merito a questo è intervenuto il co-portavoce dei Verdi del Lazio, Nando Bonessio che ha sottolineato l’importanza quanto mai attuale di riportare la cittadinanza ad una partecipazione attiva nei confronti del procedimento legislativo.
” La necessità di una legge come questa è quanto mai necessaria visto l’andamento dell’ultima tornata delle amministrative, – afferma Bonessio –  la liquefazione della forma partitica è sotto gli occhi di tutti. Nel nostro Paese ci sono sindaci che stanno governando medie e grandi città italiane con il 20% degli aventi diritto al voto, questa è una realtà perché quando si scende sotto il 40% della popolazione e sindaci  vincono con il 50% dei voti questo è il risultato. E allora ben venga questa facilitazione della partecipazione “. L’ecologista ci tiene a specificare che: “Non si stratta di modifiche radicali che avrebbero coinvolto le norme costituzionali, ma di questioni che riferiscono ai criteri di partecipazione e sono di competenza legislativa. Anche su questo però si può incidere molto perché significa riattivare meccanismi di partecipazione e riattivare la gente, utilizzare i sistemi informatici che favoriscono la partecipazione, ma che oggi vengono utilizzati come strumenti di una partecipazione fittizia, fatta solo per creare consenso. ”
Tra i punti toccati dalla proposta di legge c’è anche il delicato tema del voto degli italiani all’estero: si propone una riduzione drastica del “voto per corrispondenza” che, con le modalità attuali, non è garanzia di un voto “libero, personale e segreto”. A questo proposito il co-portavoce laziale dei Verdi ha dichiarato:”Riguardo la questione del voto all’estero, specialmente dopo quanto verificato dagli osservatori in sede di scrutinio a Castelnuovo di Porto, o hanno verificato attraverso rappresentanti in realtà estere, ci sono stati numerosi problemi. In realtà questo modo si può alterare la realtà aumentando solo il solco tra i cittadini e la loro rappresentanza  “.
Bonessio conclude esprimendo il supporto e la partecipazione dei Verdi alla raccolta delle firme “essendo sicuri che questa proposta di legge di iniziativa popolare sarà ben compresa ed avrà la possibilità di riportare la politica al centro di un dibattito democratico di grande partecipazione”.

a seguire il testo della 
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Più democrazia, più sovranità al cittadino. Potenziamento delle forme di sovranità del cittadino. Referendum, partecipazione, misurazione della qualità dei servizi, trasparenza. RELAZIONE Onorevoli parlamentari! - L'esercizio della sovranità popolare è un principio sancito dal primo articolo della Costituzione il quale afferma solennemente che “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Una parte di tale sovranità si esercita anche attraverso gli strumenti di democrazia diretta. La loro promozione a livello comunale, provinciale, di città metropolitane e nazionale rappresenta la principale modalità di estensione della sovranità del cittadino a partire dall’ambito istituzionale a lui più prossimo. Affinché tali strumenti possano essere realmente efficaci, è necessario che siano vincolanti nell’esito, che il ricorso a forme di democrazia diretta non sia lasciato solo a organizzazioni che dispongono di fondi consistenti e reti di amministratori autenticatori e che si possano mettere a disposizione del cittadino tutte le informazioni necessarie per poter decidere. La semplificazione e la digitalizzazione delle procedure di sottoscrizione e vidimazione dei quesiti referendari, sia a livello locale sia sul piano nazionale, sono indispensabili per rendere effettivo il diritto del cittadino alla “seconda scheda” e a partecipare, decidere e controllare tra un passaggio elettorale e l’altro. La trasparenza e la conoscenza dei dati e delle informazioni dell’attività delle pubbliche amministrazioni, comprese le misurazioni della qualità dei servizi erogati, rappresentano un prerequisito per l’esercizio della democrazia, sia essa diretta che rappresentativa. Le città acquisiscono sempre più un ruolo decisivo nel governare le grandi sfide del nostro tempo, i servizi pubblici essenziali, le migrazioni, la qualità dell’aria e dell’ambiente, il cambiamento climatico, la povertà, il welfare locale, lo sviluppo economico-finanziario, la mobilità e altre ancora. Un nuovo federalismo municipale con un maggiore coinvolgimento del cittadino nell’esercizio della sovranità può offrire un riferimento politico con cui potenziare la democrazia e la fiducia nelle istituzioni repubblicane. Nuovi ed effettivi strumenti di iniziativa popolare, di proposta, di correzione delle politiche pubbliche, di valutazione e conoscenza dell’attività delle amministrazioni pubbliche accrescono la sovranità del cittadino assicurandogli mezzi per perseguire e raggiungere i fini. I partiti e le oligarchie di potere hanno spesso vissuto l’uso degli strumenti di democrazia diretta come un elemento di rottura del loro ruolo di unica intermediazione politica tra l’elettorato da conquistare e le istituzioni. Per questo motivo si è prodotto negli anni un insieme di ostacoli al concreto funzionamento degli istituti di democrazia diretta e la normativa si è dimostrata lacunosa. Spesso gli istituti di democrazia diretta si sono rivelati inefficaci sul piano giuridico oppure, a livello locale, del tutto assenti. La misurazione della qualità dei servizi ha l’obiettivo di migliorarla sia attraverso l’apprendimento da eventuali lacune e disservizi emersi dalle rilevazioni che dai conseguenti interventi risolutivi, accrescendo così il benessere e la qualità della vita dei cittadini, l'attrattività delle città e lo sviluppo del Paese. La qualità dei servizi percepita dai cittadini - customer satisfaction- e quella effettiva, misurata scientificamente grazie a precisi indicatori, va adeguatamente comunicata così da garantire al cittadino, a fronte del dovere di pagare tributi e tariffe, il diritto a una adeguata qualità dei servizi, diritto che l'ordinamento italiano configura prevedendo l'applicazione di standard di qualità e di indennizzi nel caso di mancato rispetto di questi. Il diritto alla conoscenza delle informazioni sulla qualità dei servizi è dunque una pre-condizione per esercitare il diritto suddetto. La conoscenza dei risultati delle misurazioni e dei monitoraggi permette inoltre di valutare efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità dell’azione dell’Amministrazione e delle società partecipate. ILLUSTRAZIONE La presente proposta di legge è costituita da quattro articoli. L’articolo 1​ prevede l’obbligo per gli enti locali di inserire nel proprio statuto referendum propositivi, abrogativi e confermativi, così come la possibilità di confermare o meno un nuovo statuto o modifiche di parti di questo mediante il ricorso al referendum confermativo. Le consultazioni referendarie non sono sottoposte ad alcun quorum. L’articolo prevede l’introduzione di forme di democrazia deliberativa e l’obbligo di attivare procedure, anche telematiche, per la presentazione, ammissione e sottoscrizione di istanze, petizioni, proposte di iniziative popolari e referendum, con il limite di un mese dalla presentazione per il loro esame da parte dell’amministrazione. Un collegio di garanti dovrà esaminare i quesiti referendari. L’articolo prevede inoltre l’intervento del Prefetto qualora suddetto collegio non fosse nominato dal comune entro i termini stabiliti. È poi introdotto l’obbligo di invio, a tutti i cittadini, delle informazioni utili alla partecipazione a iniziative referendarie. Viene sancito l’obbligo per i Comitati promotori di pubblicare i propri bilanci, prevedendo al contempo agevolazioni fiscali per le donazioni a essi destinate. Nell'articolo si afferma il diritto di voto locale referendario per tutti i cittadini dell’Unione Europea residenti e per gli extra-comunitari residenti da almeno 3 anni. Viene eliminato il divieto di coincidenza dei voti referendari con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. L’articolo esplicita la possibilità di agire con iniziativa referendaria anche su tariffe e tributi di scopo locali garantendo le necessarie coperture, e sulle società partecipate. L’articolo 1 prevede per l’ente locale l’obbligo di pubblicare i dati economico-finanziari delle Società partecipate con cadenza trimestrale, raffrontati con budget ed esercizio precedente. La cadenza trimestrale consente di rilevare tempestivamente variazioni significative rispetto a quanto programmato (budget) nell’ottica di garantire la funzione di controllo del cittadino non solo a consuntivo ma anche nel corso dell’esercizio societario. Il Testo Unico degli Enti Locali prevede già “l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti”, qualità percepita/soggettiva, la presente proposta di legge estende l’obbligo anche alla misurazione della qualità effettiva/oggettiva dei servizi erogati. L’articolo 2 prevede che, a tutti i livelli istituzionali, nazionale, regionale, locale, dell’Unione Europea, le sottoscrizioni alle liste elettorali e quelle per richiedere un referendum - eccetto l’ambito della UE - o per una iniziativa legislativa popolare, possano essere raccolte in modalità digitale. Prevede, al fine di rimuovere le discriminazioni oggi esistenti, la sostituzione del meccanismo dell’autenticazione di firme da parte di un pubblico ufficiale con quello della attestazione della loro regolarità da parte di cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, indicati dai comitati promotori. È vietata l’imposizione di tributi al comitato promotore. Si abolisce l’obbligo della vidima dei moduli e di presentare i certificati elettorali dei firmatari. Prevede agevolazioni fiscali per le donazioni ai Comitati promotori. Prevede un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito referendario da parte della Corte costituzionale al raggiungimento di 50 mila firme. L’articolo 2 introduce inoltre l’ammissione dei rappresentanti dei Comitati promotori alle operazioni di conteggio e verifica delle firme presso la Corte di cassazione. Prevede l’invio in forma cartacea o elettronica da parte del Ministero dell’Interno di un libretto informativo contenente l’oggetto del referendum, nonché gli argomenti del Comitato promotore e dei soggetti che si oppongono. Introduce l’obbligo di accorpamento della data del voto referendario con quella di eventuali scadenze elettorali. Si stabilisce che tutte le regioni debbano consentire lo svolgimento di referendum, e delle altre forme di esercizio della sovranità popolare, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge. La normativa relativa alla fase della sottoscrizione delle liste elettorali di candidati, a ogni livello istituzionale, viene modificata prevedendo due fasi distinte. La prima, relativa al deposito delle sole liste prima dell’inizio della fase di sottoscrizione, la seconda, relativa alla presentazione delle liste stesse corredate delle firme. Si evita così che i cittadini sottoscrivano liste “in bianco” e che i nomi dei candidati vengano individuati all’ultimo minuto. Anche per la sottoscrizione delle liste elettorali di candidati è previsto il diritto all’uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale e telematica. In merito al voto degli italiani all’estero, la proposta riduce gli spazi del voto per corrispondenza e i conseguenti problemi verificatisi con un voto che non sempre è stato “personale, libero e segreto”. L’articolo 3 prevede l’obbligo di pubblicare lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare in modalità georeferenziata e un portale denominato "Qualità dei servizi” suddiviso per singoli servizi erogati comprendente misurazioni di qualità, monitoraggi economico-finanziari e informazioni sugli interventi previsti e attuati. Il portale deve presentare informazioni e misurazioni della qualità effettiva e percepita di tutti i servizi erogati da un'amministrazione e dalle eventuali società controllate, utili anche a rilevarne l’andamento nel tempo. Le informazioni dovranno essere comunicate con forme adeguate, anche semplificate e sintetiche, dando conto ai cittadini degli obiettivi, dell’attività e dei risultati dell’amministrazione. L’articolo 4 prevede lo “Spazio della partecipazione”, ossia un ambiente telematico multicanale delle pubbliche amministrazioni dedicato alle istanze di accesso civico e alla raccolta e sottoscrizione di petizioni, proposte di iniziativa popolare e referendum. E’ previsto inoltre che i siti delle pubbliche amministrazioni debbano garantire una facile consultazione delle proprie piattaforme telematiche e assicurare l’accesso ai dati a coloro che necessitino di tecnologie informatiche assistive. L’articolo prevede infine che i siti delle pubbliche amministrazioni debbano pubblicare il bilancio in forma chiara e aggregata e schede descrittive dell’attività dell’organo esecutivo degli enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono altresì adottare l’Agenda pubblica degli incontri dei pubblici decisori e garantire semplificazione e potenziamento dei sistemi di ricerca e di archivio. Articolo 1 (​Modificazioni al TUEL-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 1. All’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sopprimere il comma 5 e sostituirlo col seguente: “5. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni, le province e le città metropolitane svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Lo Statuto di comuni, province e città metropolitane deve prevedere e disciplinare il ricorso a referendum propositivi, abrogativi e confermativi, nonché le ulteriori forme di partecipazione popolare previste all’articolo 8. Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare la propria attività per potenziare le forme di sovranità popolare, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale e telematica, nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, sicurezza informatica e tutela dell’identità digitale dei cittadini.” 2. All’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali aggiungere il seguente comma: “6. Gli statuti di comuni, province e città metropolitane devono garantire norme per l’istituzione di un Collegio dei Garanti eletto dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla data della prima seduta dopo le elezioni. Spetta al Collegio dei Garanti decidere sull’ammissibilità degli atti contenenti proposte referendarie di cui al comma 5. Nello Statuto devono essere determinate le garanzie e le procedure necessarie per consentire l’esame e la dichiarazione di ammissibilità. I componenti del Collegio dei garanti eleggono al suo interno il proprio Presidente. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui due individuati tra esperti in discipline giuridiche e uno tra esperti in discipline economico finanziarie. Il Collegio dei Garanti è composto da almeno cinque membri nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nelle province e nelle città metropolitane, di cui tre individuati tra candidati esperti in discipline giuridiche e almeno uno tra candidati esperti in discipline economiche e finanziarie. Il prefetto provvede alla nomina di un commissario ad acta, su richiesta di un comitato promotore, nel caso in cui il Collegio dei Garanti non sia stato istituito per inerzia del Consiglio comunale. Il Collegio dei Garanti deve esprimersi entro 30 giorni dalla data del deposito del quesito referendario. L’esito del giudizio di ammissibilità deve essere pubblicato, contestualmente alle motivazioni, nel sito istituzionale del Comune nello “Spazio della partecipazione” di cui all’articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, e inviate al comitato promotore.” 3. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo il comma 4 inserire il seguente: “4-bis. Lo Statuto e le modifiche statutarie approvate, di cui al comma precedente del presente articolo, possono essere sottoposte a referendum confermativo nel caso in cui ne faccia domanda, mediante sottoscrizione, un numero di cittadini pari a quello previsto per la promozione di referendum su norme ordinarie di cui all’articolo 8, comma 3, della presente legge. La validità della votazione referendaria non è sottoposta al raggiungimento di alcun quorum. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 150 giorni dalla data di deposito del quesito. I cittadini dell’Unione Europea residenti nel territorio dell’Ente locale e i cittadini extracomunitari residenti da almeno tre anni hanno diritto di voto. Lo Statuto e le modifiche statutarie approvate sottoposte a referendum confermativo sono promulgate se approvate con la maggioranza dei voti validamente espressi.”. 4. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sopprimere il comma 3 e sostituirlo col seguente: “3. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, nello Statuto devono essere previste forme di consultazione e partecipazione diretta dei cittadini, comprensive di strumenti di democrazia deliberativa. Devono essere inoltre previste procedure, anche telematiche, per la presentazione, l’ammissione e la sottoscrizione di istanze, anche di accesso civico, di petizioni, proposte di iniziativa popolare e referendum, promosse da cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi. Devono essere previsti referendum abrogativi e confermativi su richiesta di un numero di cittadini non superiore all’1% degli aventi diritto al voto e referendum propositivi su richiesta di un numero di cittadini non superiore all’1,5% degli aventi diritto al voto. Salvo diversa disposizione degli Statuti comunali, il referendum è valido se i voti favorevoli rappresentano almeno il 10% degli aventi diritto al voto. Gli Statuti comunali non possono comunque elevare tale percentuale oltre il 15%. L'esito della votazione referendaria vincola l'azione amministrativa per i cinque anni successivi. La nullità degli atti compiuti in violazione dell'esito della votazione referendaria può essere rilevata ex art.31, comma 4, del decreto legislativo n.104, del 2 luglio 2010. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 150 giorni dalla notifica della decisione sull’ammissibilità del quesito referendario. I referendum sono approvati se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi. I cittadini dell’Unione Europea residenti nel territorio dell’Ente locale e i cittadini extracomunitari residenti da almeno tre anni hanno diritto di voto. Per i referendum aventi ad oggetto modifiche statutarie si applicano le norme previste all’articolo 6, comma 4-bis.” 5. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo il comma 3 inserire il seguente: “3-bis. Al fine di favorire la massima partecipazione popolare alle forme di consultazione referendarie previste nello Statuto, deve essere assicurata la miglior diffusione delle informazioni mediante pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune nello “Spazio della partecipazione” di cui all’articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, di un unico libretto informativo. L’ente locale almeno 8 settimane prima della votazione indice la consultazione, pubblica la data di svolgimento e invia ad ogni elettore, almeno 4 settimane prima della votazione, il libretto informativo contenente i testi dei quesiti referendari, il fac-simile della scheda, le comunicazioni redatte dal comitato promotore per invitare al voto favorevole e le comunicazioni redatte dalle parti che si oppongono per invitare al voto contrario. Il libretto informativo deve garantire uguale spazio al comitato promotore e a chi vi si oppone. Le parti che si oppongono sono identificate dal Difensore civico o, in sua assenza, dal Presidente del consiglio comunale tra: a) i soli soggetti politici, partiti o movimenti, che vogliano dare una esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario, a condizione che abbiano recepito nel proprio statuto le disposizioni previste all’articolo 49 della Costituzione. b) i soli comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza locale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a) che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che vogliano dare una esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario. Gli Enti locali, compatibilmente con le esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie attrezzature, strutture e aree, su richiesta dei comitati promotori, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto.” 6. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo il comma 3-bis inserire il seguente: “3-ter. I comitati promotori rendono pubblici i propri bilanci. A decorrere dall'anno 2018, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei Comitati promotori di referendum e di iniziative popolari di cui alla presente legge, sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 10.000 euro annui.” 7. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sopprimere il comma 4 e sostituirlo col seguente: “Le consultazioni popolari e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza dell’ente locale o atti sui quali lo stesso può esprimere un parere. Possono essere indetti referendum propositivi anche in materia tributaria, e solo nel caso in cui riguardino l’incremento dei tributi propri dell’ente locale, o delle tariffe dei servizi pubblici, per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di scopo, al miglioramento nell’erogazione di un servizio reso, all’istituzione di nuovi servizi o alla realizzazione di nuove opere. Possono essere indetti referendum nel caso di costituzione, liquidazione e cessione di società in house o di quote di partecipazione e di controllo.” 8. All’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al comma 2, lettera d), dopo le parole “l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente,” aggiungere le seguenti: “anche attraverso la rilevazione, l’elaborazione e la pubblicazione di dati economico-finanziari con cadenza trimestrale, raffrontati con budget ed esercizio precedente al fine di consentire l’individuazione, in tempi appropriati, degli eventuali interventi correttivi.” 9. All’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al comma 2, lettera e), dopo le parole “con l'impiego di,” aggiungere le seguenti “indicatori e”, e dopo le parole “metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”, aggiungere le seguenti “e la qualità effettiva, pubblicando gli esiti delle misurazioni effettuate ed evidenziando gli andamenti nel tempo e gli eventuali interventi correttivi programmati e apportati.” 10. Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui gli enti locali non abbiano recepito nel proprio Statuto le modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina è direttamente applicabile e i relativi diritti attivabili dai cittadini. Articolo 2 (Disposizioni per la raccolta delle sottoscrizioni alle liste elettorali e delle firme necessarie per promuovere richiesta di referendum, iniziativa legislativa popolare e altri istituti di sovranità popolari in modalità digitale, per l’abolizione, per i promotori di referendum, della vidima dei moduli e dell’obbligo di presentare i certificati elettorali dei firmatari, nonché per l’estensione delle facoltà di autentica delle firme) 1. All'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, il comma 4 è sostitiuto dal seguente: “4. Le firme possono altresì essere raccolte con modalità telematiche, secondo le procedure di cui al successivo articolo 8 -bis.” 2. All’articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo aggiungere, in fine, il comma seguente: “È vietato imporre tributi ai rappresentanti del comitato promotore del referendum per attività connesse al procedimento relativo alla raccolta delle firme. Nell’eventualità in cui i tributi siano ugualmente pretesi, il Comitato promotore può ricorrere al Tar per ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito e una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 1000 euro e nel massimo a 100.000 euro, da stabilire anche in considerazione del numero dei cittadini residenti nel comune stesso. Il risarcimento è imputato al Comitato promotore per lo svolgimento delle proprie attività.” 3. L’articolo 8 della recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, è sostituito dal seguente: “La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori nei modi di cui all’articolo 7, commi 3 e 4. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme raccolte in formato cartaceo devono recare l’attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni, effettuata dai cittadini delegati dal Comitato promotore previa comunicazione dei nominativi all’Ufficio centrale per il Referendum. I cittadini così delegati devono possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'attestazione è fatta dal console d'Italia competente o da uno o più funzionari incaricati dal Console stesso. L'attestazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Colui che procede alle attestazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. L’ufficio centrale per il referendum di cui all’art. 12 della presente legge verifica, anche a campione l’iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini sottoscrittori, accedendo all’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che deve contenere i dati relativi all’iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, che sono utilizzabili ai fini dei procedimenti elettorali e dei referendum. Nelle more dell’ampliamento delle funzioni attribuite dell’Anagrafe nazionale di cui al comma precedente, l’Ufficio centrale per il referendum verifica l’iscrizione dei cittadini sottoscrittori nelle liste elettorali accedendo al sistema pubblico di connettività.” 4. Dopo l’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, è aggiunto il seguente: “Art. 8-bis. I rappresentanti dei comitati promotori possono presentare alle segreterie comunali moduli in formato elettronico per consentire la raccolta di firme in modalità digitale. Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso l’utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell’Interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del comitato promotore contiene il link al modulo così pubblicato.” 5. All'articolo 9 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al comma 1 sopprimere le parole “e dei certificati elettorali dei sottoscrittori” e sostituirle con le seguenti: “e le sottoscrizioni raccolte in modalità digitale.” 6. Dopo l’articolo 20 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, inserire il seguente: “20-bis. "Il voto dei cittadini italiani all'estero è esclusivamente esercitato nella sede ufficiale dei Consolati della Repubblica presso gli Stati esteri, in seggi istituiti dai Consolati medesimi, ed in seggi volanti. I funzionari delle sedi consolari sono responsabili perché' siano rispettate la personalità e la segretezza nell'esercizio del diritto di voto." 7. All'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al comma 1, le parole: “nei fogli vidimati dal funzionario,” sono soppresse e dopo le parole: “all’articolo 7", sono inserite le seguenti: “e dei moduli telematici di cui all’articolo 8-bis.” 8. L'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, è sostituito dal seguente: “Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e delle copie, cartacee ed informatiche, delle sottoscrizioni raccolte in modalità digitale deve essere effettuato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del quesito depositato ai sensi dell’articolo 27. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.” 9. L’articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, è sostituito dal seguente: “Al raggiungimento di 50 mila sottoscrizioni, il Comitato promotore sottopone la richiesta di referendum al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. A tal fine, deposita le sottoscrizioni presso l’Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione il quale, verificato il numero delle firme e la conformità alla legge, entro e non oltre 20 giorni rileva con ordinanza la legittimità della richiesta e la trasmette alla Corte Costituzionale, la quale decide ai sensi dell’articolo 33. Il termine di cinque mesi per la raccolta firme riprende a decorrere dalla notifica della sentenza della Corte costituzionale.” 10. L’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, è sostituito dal seguente: “Dal momento del deposito, in qualsiasi giorno dell’anno, della richiesta di referendum, l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12, verifica che il numero complessivo delle firme sia superiore alle 500 mila. Alle operazioni di conteggio e verifica delle firme sono ammessi i rappresentanti del Comitato promotore. Entro 30 giorni l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità, assegnando ai delegati o presentatori un termine di venti giorni per la loro sanatoria, se consentita, e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate e non ancora poste in votazione, che rivelano uniformità o analogia di materia. L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro trenta giorni, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta depositata e sulle concentrazioni proposte. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13. L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum. Le ordinanze dell’Ufficio Centrale del Referendum sono impugnabili unicamente con ricorso presso le Sezioni Unite della stessa Corte di cassazione, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione.” 11. All’articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, le parole “non oltre il 20 gennaio” sono sostituite con “non oltre trenta giorni” e le parole “entro il 10 febbraio” sono sostituite da “entro venti giorni dalla camera di consiglio.” 12. L’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, è sostituito dal seguente: “Ricevuta comunicazione della ordinanza definitiva dell’Ufficio centrale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum. I referendum si tengono in una domenica del mese di maggio e di novembre di ciascun anno, secondo un calendario triennale predisposto periodicamente con DPCM al fine di consentire la massima possibilità di partecipazione. Qualora nel medesimo anno siano previste elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano, del Parlamento europeo o di un numero di Comuni e Regioni che superi il 25% dell’elettorato, le votazioni referendarie sono abbinate alla data delle elezioni.”. 13. Dopo l’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono aggiunti i seguenti “34-bis. Gli Enti locali, compatibilmente con le esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie attrezzature, strutture e aree, su richiesta dei comitati promotori di iniziative popolari o Referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto. 34-ter. Un unico libretto informativo, pubblicato dal ministero dell'interno, relativo alle proposte referendarie ed alle iniziative popolari, è inviato ad ogni elettore in forma cartacea o elettronica, entro 4 settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il quesito oggetto di referendum, gli argomenti redatti dal comitato promotore per invitare al voto favorevole e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono per invitare al voto contrario. Il libretto informativo deve garantire uguale spazio editoriale agli argomenti per il si e per il no. Le parti che si oppongono sono identificate dal ministero dell’intero tra: a) i soli soggetti politici, partiti o movimenti, che vogliano dare una esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario, a condizione che abbiano recepito nel proprio statuto le disposizioni previste all’articolo 49 della Costituzione. b) i soli comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a) che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che vogliano dare una esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario. Tale libretto viene inviato e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscano di concessione pubblica. 34-quater. I comitati promotori rendono pubblici i propri bilanci. A decorrere dall'anno 2018, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei Comitati promotori di referendum e di iniziative popolari di cui alla presente legge, sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 10.000 euro annui. 34-quinquies. A partire dal deposito in Cassazione della richiesta di referendum o della proposta di legge di iniziativa popolare, il Comitato promotore ha diritto di tutelare in ogni sede l’interesse rappresentato, anche successivamente alle votazioni referendarie. La rappresentanza legale, salvo diverso accordo, è riconosciuta al primo dei firmatari la richiesta.” 14. All'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, il comma 3, è sostituito con il seguente “L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione. Qualora l’abrogazione referendaria incida sul funzionamento di un organo costituzionalmente necessario, il Presidente della Repubblica può reiterare, per non più di due volte, il suddetto decreto. L’abrogazione è altresì sospesa in caso di scioglimento delle Camere, e fino al decimo giorno successivo alla riunione delle nuove Camere.” 15. All’articolo 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1 bis. È vietato imporre tributi ai proponenti una legge di iniziativa popolare per attività connesse al procedimento relativo alla raccolta delle firme. Nell’eventualità in cui i tributi siano ugualmente pretesi, i proponenti possono ricorrere al Tar per ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito, e una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 500 euro e nel massimo a 50.000 euro, da stabilire anche in considerazione del numero dei cittadini residenti nel comune stesso. Il risarcimento è imputato ai promotori per lo svolgimento delle attività istituzionali.” 16. All'articolo 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al comma 2 sopprimere le parole “la loro autenticazione” e dopo le parole “le disposizioni degli articoli 7 e 8”, aggiungere le seguenti “e 8-bis.”. Al comma 3 le parole “non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “le firme devono essere raccolte entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuto deposito del testo dell’iniziativa”. Al comma 4, le parole “e da vidimarsi contemporaneamente a quello” sono soppresse. 17. All’articolo 12, comma 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante le disposizioni per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, aggiungere in fine il seguente periodo: “Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l’utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Il Ministero dell’Interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'homepage del Ministero, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da pare degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il link al modulo così pubblicato.” 18. Al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole: “devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”, aggiungere le seguenti: “Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che presentano liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco, che autenticano le firme dei cittadini richiedenti il referendum ai sensi dell’art. 8, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.” b) all’articolo 18-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l’utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Il Ministero dell’interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'homepage del Ministero, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da pare degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il link al modulo così pubblicato.” c) all’articolo 20 sono abrogati i commi da 1 a 5 e sostituiti dai seguenti: “1. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere depositate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, al fine di garantire la validità delle operazioni di sottoscrizione degli elettori necessarie per la valida presentazione delle liste, come disciplinato ai commi 2 e 5 del presente articolo, dalle ore 8 del centottantesimo giorno alle ore 20 del centosettantanovesimo giorno precedente la data della scadenza naturale della legislatura. Insieme con le liste dei candidati devono essere depositati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati A tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 2. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Alle liste dei candidati presentate deve essere allegata la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in modalità digitale con le procedure previste all’articolo 18 bis e anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. 3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. 4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Nel caso di firme apposte in modalità digitale con le procedure previste all’articolo 18 bis, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione verifica, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla presentazione della lista dei candidati firmata in modalità digitale, l’iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini firmatari accedendo all’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che deve contenere i dati relativi all’iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali. Nelle more dell’ampliamento delle funzioni attribuite all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione verifica l’iscrizione dei cittadini firmatari delle liste elettorali accedendo al sistema pubblico di connettività. 5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 18 della presente legge; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Le firme degli elettori possono essere apposte anche in modalità digitale con le procedure previste all’articolo 18 bis.” 19. Al Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 27, inserire il seguente: “27- bis Le liste recanti il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati devono essere depositate presso la segreteria del comune dalle ore 8 del centoventesimo giorno alle ore 12 del centodiciannovesimo giorno antecedenti la data di scadenza naturale la consiliatura, al fine di garantire la correttezza delle operazioni di sottoscrizione degli elettori necessaria per la valida presentazione delle liste, come disciplinato al successivo articolo 28. La candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 5552. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev’essere fatta in triplice esemplare. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune. Congiuntamente alla lista si deve presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Conseguentemente sono abrogati i commi da 6 a 9 dell’articolo 28.” b) all’articolo 28, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco, che autenticano le firme dei cittadini richiedenti il referendum ai sensi dell’art. 8, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.” c) all’articolo 32, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l’utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Il Ministero dell’interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'homepage del Ministero, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da pare degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il link al modulo così pubblicato.” 20. Le disposizioni della presente legge costituiscono i criteri e i principi direttivi per l’integrazione della legislazione regionale riguardante il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. In particolare, al fine di garantire la corretta modalità di svolgimento delle procedure di sottoscrizione delle liste di candidati, deve essere disciplinata la fase del deposito delle liste in un momento antecedente a quello della presentazione delle stesse, corredate del numero di sottoscrizioni necessarie previste dalla legge, Deve essere prevista la possibilità di effettuare la sottoscrizione delle liste di candidati anche in modalità digitale, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare l’attività necessaria per consentire il corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale e telematica garantiscono il rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, sicurezza informatica e tutela dell’identità digitale dei cittadini. Articolo 3 (Modificazioni alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 1. All'articolo 32 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni che erogano pubblici servizi, anche mediante gestori, e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare in una specifica sezione denominata «Qualità dei servizi», evidenziata nel sito istituzionale al pari della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati e le informazioni seguenti relative alla misurazione della qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante gestori. La pubblicazione di tali dati, suddivisi per ogni singolo servizio reso, deve essere effettuata utilizzando modalità di facile consultazione con presentazioni semplificate, in forme sintetiche e grafiche, anche in modalità interattive e in formato tabellare aperto, che consenta l'esportazione dei dati: a) misurazioni che rilevino la qualità effettiva; b) misurazioni che rilevano la qualità percepita dagli utenti; c) misurazioni e monitoraggi delle prestazioni economico-finanziarie attinenti alle società controllate, anche indirettamente, attraverso la rilevazione, l’elaborazione e la pubblicazione di dati con cadenza trimestrale, raffrontati con budget ed esercizio precedente, al fine di consentire l’individuazione, in tempistiche appropriate, degli eventuali interventi correttivi necessari; d) rapporti relativi a reclami e segnalazioni provenienti dai cittadini; e) specificazione delle azioni correttive poste in essere dall'Amministrazione e dalle società controllate, rispetto alla soluzione dei problemi individuati, con l'indicazione dei tempi necessari alla loro risoluzione; f) indicazione degli standard e obiettivi annuali, in qualità e quantità, dei servizi da fornire nonché dei progetti e dei relativi finanziamenti deliberati; g) le penali previste nei contratti di servizio e assegnate nei confronti dei soggetti erogatori, gli eventuali rimborsi o indennizzi previsti nei confronti degli utenti, nel caso di servizio inferiore agli standard definiti; h) misurazione dell’andamento storico della qualità dei servizi resi, suddivisa in effettiva e percepita; i) pubblicazione dei contratti di servizio e delle carte dei servizi; l) pubblicazione delle indagini qualitative effettuate su focus groups e panel di utenti.” 2. All'allegato A “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”, tabella 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, alla colonna contenente la “Denominazione sotto-sezione 1° livello” in corrispondenza dei “Servizi erogati”, aggiungere alla colonna “Denominazione sotto-sezione 2° livello” la voce “Sezione qualità dei servizi, misurazioni, monitoraggi e azioni correttive”. Conseguentemente, in corrispondenza alla voce aggiunta dal presente comma, inserire nella colonna contenente i “Contenuti (riferimento al decreto)” le seguenti parole: “Art. 32, c. 3.” 3. All'articolo 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “2. In particolare, deve essere pubblicato lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare in modalità georeferenziata.” Articolo 4 (Modificazioni al Codice dell'amministrazione digitale e al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 1. All’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, aggiungere il seguente comma: “2. Le pubbliche amministrazioni attivano lo “Spazio della partecipazione”, un ambiente telematico multicanale dedicato alla raccolta delle istanze di accesso civico e alla presentazione e sottoscrizione di petizioni, proposte di iniziativa popolare e referendum. Le pubbliche amministrazioni attivano altresì applicazioni telematiche necessarie a implementare le azioni di cui al comma 1.” 2. All'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, comma 1, dopo le parole “omogeneità ed interoperabilità” inserire le seguenti: “È escluso l'utilizzo di formati PDF contenenti immagini che siano il risultato di scansioni, al fine di garantire la più facile consultazione assicurando l'accesso effettivo ai dati a chiunque necessiti di tecnologie informatiche assistive.” 3. All’articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, aggiungere al comma 1 il seguente: “1-bis. Le pubbliche amministrazioni semplificano e potenziano le funzioni di ricerca degli archivi documentali a tutti i livelli introducendo, ove l’informazione abbia per oggetto “processi”, sistemi di feed RSS o analoghi per l’aggiornamento degli interlocutori sullo stato di avanzamento, garantendo altresì il continuo aggiornamento del sistema di ricerca, in aderenza alle migliori pratiche internazionali.” 4. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte identificabile della stessa sezione di cui al comma 2 del presente articolo, la presentazione dei bilanci in forma chiara, aggregata, corredata da apparati e grafiche divulgative.” 5. All’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: “a-bis) le attività dell’organo esecutivo mediante schede di sintesi descrittive.” 6. All’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “2. Le pubbliche amministrazioni adottano l’Agenda pubblica degli incontri dei pubblici decisori relativa ai membri dell’organo esecutivo.” 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

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