Supplemento n. 23 - Venerdì 05 giugno 2026
– 2 – Bollettino Ufficiale
Legge regionale 3 giugno 2026 - n. 11
Disposizioni in materia di insediamento di centri dati
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge regionale:
Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)
1. La presente legge, nel rispetto della normativa euro-unitaria e statale, prevede disposizioni per la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati, di cui al comma 2, nel territorio della Regione, al fine di:
a) sostenere la crescita del sistema produttivo, anche attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all’innovazione tecnologica nel settore dei centri dati e a promuovere l’insediamento nei sedimi industriali dismessi;
b) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse idriche, alla rigenerazione urbana e territoriale, alla riduzione del consumo di suolo, alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, nonché alla tutela dei parchi regionali, alla bonifica ambientale e all’attuazione di misure di mitigazione paesaggistica, attraverso strumenti di perequazione territoriale e compensazioni ambientali, in coerenza con la programmazione regionale;
c) garantire l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dei centri dati, promuovendo il ricorso prioritario a fonti a impatto carbonico neutrale, il recupero e il riutilizzo del calore di scarto anche attraverso reti di teleriscaldamento, lo sviluppo di tecnologie efficienti per la riduzione dei consumi energetici;
d) promuovere che l’insediamento e l’ampliamento dei centri dati avvengano in coerenza con la capacità delle reti infrastrutturali.
2. Ai fini della presente legge, si definisce «centro dati» il complesso costituito dalla struttura fisica e dall’infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché per l’archiviazione, l’elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati digitali associati a tali applicazioni e servizi.
3. Ai fini della presente legge, si applicano, altresì, le definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione del 14 marzo 2024 sulla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati.
Art. 2
(Priorità insediative ed energetico-ambientali)
1. Per la realizzazione o l’ampliamento dei centri dati di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, sono individuate le seguenti priorità insediative ed energetico-ambientali:
a) insediamento nelle aree individuate dai comuni come ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e quin-quies), o dell’articolo 8 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nelle aree dismesse, ivi comprese aree di cave e miniere dismesse o non più attive, contaminate, ivi compresi i siti orfani, degradate,inutilizzate e sottoutilizzate, come individuate dai comuni ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e bis) e dell’articolo 40 bis, della l.r. 12/2005, nonché nelle aree potenzialmente contaminate individuate ai sensi della normativa vigente, tenuto, altresì, conto della prossimità e della compatibilità con le infrastrutture elettriche, anche al fine di ridurre l’impatto territoriale delle nuove opere di connessione;
b) uso di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, nel rispetto della normativa vigente, in relazione alle caratteristiche dell’area destinata all’insediamento del centro dati
e a seconda della fattispecie tecnologica dell’impianto
di produzione di energia utilizzato, mediante l’impiego, al
massimo tecnicamente possibile, delle superfici effettiva-
mente disponibili nell’area medesima;
c) riutilizzo dell’energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali in processi di teleriscaldamento, in altri usi che impiegano i cascami termici, a favore di comunità energetiche rinnovabili, di utenze pubbliche o collettive;
d) adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento dei centri dati che escludono prelievi da pubblico acquedotto, da acque superficiali o da acque sotterranee destinate ad uso potabile e da acque superficiali ad uso irriguo, e prelievi da fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale, e che privilegiano tecnologie ad elevata efficienza idrica, il riciclo delle acque grigie interne, l’utilizzo di risorse idriche non qualificate e che prevedono la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.
2. Le priorità energetico-ambientali di cui al comma 1, lettere
b), c) e d), sono specificate sulla base di criteri, parametri e soglie
definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tenuto conto del sistema europeo di classificazione e degli
indicatori chiave di prestazione energetici e di sostenibilità previsti
dall’allegato II, punto 1, del Regolamento europeo n. 2024/1364,
anche in relazione all’apporto e al consumo di acqua.
Art. 3
(Misure premiali in caso di applicazione
delle priorità insediative ed energetico-ambientali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono specificate, per i casi di insediamento dei centri dati
secondo una o più delle priorità di cui all’articolo 2, comma 1, le
seguenti misure premiali, anche cumulabili tra loro, e le relative
modalità applicative:
a) riduzione dei termini del procedimento di valutazione di
compatibilità di cui al comma 7 dell’articolo 5;
b) adozione di protocolli di semplificazione;
c) priorità nell’assegnazione di risorse finanziarie regionali
previste in bandi e avvisi per l’innovazione digitale, la tran-
sizione industriale e il potenziamento delle infrastrutture
tecnologiche e di connettività in fibra ottica, nonché per
interventi di rigenerazione urbana e territoriale;
d) riduzione del contributo di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia), limitatamente alla relativa
componente riferita all’incidenza delle opere necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gas-
sosi, entro un minimo del 10 per cento e fino a un massimo
del 30 per cento, determinata dai comuni;
e) riduzione della superficie destinata a parcheggi pertinen-
ziali, come definita nel Piano di governo del territorio (PGT),
nella misura del 50 per cento; tale percentuale è incremen-
tabile, fino ad un massimo del 75 per cento, con deliberazio-
ne del consiglio comunale o in sede di variante al PGT.
2. Le misure di cui al comma 1 sono definite nel rispetto della
normativa vigente in materia ambientale, urbanistica ed edilizia,
nonché dei principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza
e non discriminazione.
3. Al fine di promuovere l’insediamento dei centri dati, nel ri-
spetto delle priorità di cui al comma 1, i comuni possono pre-
vedere, nell’ambito della disciplina urbanistica, misure premiali
ulteriori rispetto a quelle previste al medesimo comma.
Art. 4
(Misure per l’accelerazione dei procedimenti autorizzatori.
Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/2006)
1. Qualora, per l’insediamento o per la modifica sostanziale,
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) riguardante
i centri dati, sia necessario il rilascio di un’autorizzazione integra-
ta ambientale (AIA) per impianti o attività ricadenti nell’ambito
di applicazione dell’articolo 7, comma 4 ter, del medesimo de-
creto legislativo, la Regione è l’autorità competente, nel rispetto
anche dei principi di precauzione, prevenzione e tutela ambien-
tale, al rilascio di tale autorizzazione nell’ambito del procedi-
mento unico di cui all’articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio
2026, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia
elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la
competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle in-
dustrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione del-
la saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 del presen-
te articolo, all’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2006,
n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), è apportata la
seguente modifica:
a) alla fine del primo periodo del comma 2 sono aggiunte le
seguenti parole: «, nonché delle autorizzazioni di competenza
regionale per impianti o attività ricadenti nell’ambito di appli-
cazione di cui all’articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006,
riguardanti i centri dati di cui alla legge regionale recante
(Disposizioni in materia di insediamento di centri dati).».
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione
si avvale anche del supporto tecnico scientifico dell’Agenzia re-
gionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) ai sensi dell’ar-
ticolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA).
4. Presso la direzione regionale competente, individuata con
deliberazione della Giunta regionale, è istituito lo «Sportello re-
gionale per i centri dati» cui spetta la gestione del procedimen-
to unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 21/2026 convertito dalla
legge 49/2026, nei casi in cui l’autorità competente per l’AIA sia
la Regione ai sensi del comma 1.
5. Ai fini dell’istruttoria dei procedimenti di cui al presente ar-
ticolo, i progetti di realizzazione o ampliamento dei centri dati
sono corredati da una relazione energetica che:
a) individua le soluzioni adottate per massimizzare la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili in sito;
b) descrive le ulteriori modalità di approvvigionamento da
fonti rinnovabili;
c) indica le motivazioni tecnico-economiche che giustificano
il mancato o parziale utilizzo delle soluzioni di cui alla lette-
ra a);
d) riporta valutazioni previsionali degli indicatori di prestazio-
ne energetica e ambientale, sulla base delle migliori tec-
nologie disponibili e applicabili allo specifico progetto;
e) sia corredata da uno studio di fattibilità tecnico-econo-
mica per il recupero del calore tramite teleriscaldamento,
ove previsto dal progetto.
6. La relazione di cui al comma 5 è redatta secondo criteri, pa-
rametri e contenuti definiti dalla deliberazione di cui all’articolo
2, comma 2, e costituisce elemento rilevante ai fini dell’istruttoria
e della definizione delle eventuali misure compensative.
7. ARPA e le ATS concorrono, per quanto di rispettiva compe-
tenza, anche in termini di obiettivi di performance, all’attuazione
delle finalità di cui alla presente legge.
8. Per accelerare, uniformare e agevolare lo svolgimento dei
procedimenti di Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e su-
gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale,
a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e
dei procedimenti di AIA riguardanti i centri dati di cui alla presen-
te legge, è istituita una task force, composta da rappresentanti
tecnici della Regione, di ARPA, delle ATS, di ERSAF, delle province
e della Città metropolitana di Milano e di ANCI Lombardia, al fine
di proporre linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la relativa
approvazione con deliberazione della Giunta regionale.
9. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni previste dal-
la presente legge assicura il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità degli atti e partecipazione, in conformità alla disciplina
statale vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui
al d.lgs. 152/2006 in materia di valutazioni ambientali e di AIA.
Art. 5
(Profili urbanistici)
1. Ai fini della presente legge, il centro dati con potenza richie-
sta di connessione di oltre 5 MW si qualifica con destinazione
d’uso urbanistica produttiva. Fatto salvo quanto previsto al primo
periodo, il centro dati con potenza richiesta di connessione fino
a 5 MW è compatibile con le destinazioni d’uso urbanistiche pro-
duttiva, terziaria e direzionale. Ferma restando la destinazione pro-
duttiva, anche ai fini del calcolo del contributo di cui al comma
2, l’insediamento del centro dati è consentito anche in aree con
destinazione a servizi tecnologici, se in forma complementare o
accessoria alla destinazione principale, qualora il centro dati ri-
sulti integrato con centrali o impianti di teleriscaldamento ai fini
del recupero e della valorizzazione dell’energia termica prodotta
dai sistemi di raffreddamento del medesimo centro dati.
2. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione, compren-
sivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del
contributo di cui all’articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001,
nonché per la definizione delle dotazioni territoriali, i centri dati
sono ricompresi tra gli insediamenti di carattere produttivo.
3. In caso di interventi realizzati su aree dismesse, le eventua-
li misure compensative, ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla
normativa statale, possono essere rimodulate in riduzione sulla
base di una valutazione economico-finanziaria che tenga con-
to dei costi, a carico dell’operatore, per la bonifica o per la mes-
sa in sicurezza delle aree.
4. In caso di insediamento del centro dati in aree diverse da
quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che consumano
suolo agricolo nello stato di fatto, si applica un incremento del con-
tributo di costruzione dovuto pari al 100 per cento e pari al 200 per
cento nei casi in cui l’area di insediamento del centro dati ricada
nel perimetro di aree di cui alla legge regionale 30 novembre 1983,
n. 86 (Piano regionale delle aree regionali. Norme per l’istituzione e
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali non-
ché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) da
destinare a misure compensative ecologiche, ambientali, energe-
tiche e di riqualificazione urbana e territoriale. Tali misure possono
essere realizzate anche dall’operatore interessato, previo accordo
con il comune, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente rese
nell’esito delle valutazioni ambientali, ove applicabili.
5. Il piano attuativo presentato o l’istanza di titolo abilitativo
per la realizzazione o l’ampliamento di un centro dati assistito
da gruppi elettrogeni di emergenza indica, anche ai fini del co-
ordinamento con le procedure di verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale (VIA) e con quelle di VIA di
cui al d.lgs. 152/2006, il relativo parametro di potenza termica
nominale, espressa in MW, con valenza indicativa. Detto para-
metro è assunto quale valore di riferimento iniziale ai fini della
pianificazione attuativa, ferma restando la definizione puntuale,
in sede di titolo abilitativo, all’esito del procedimento autorizzato-
rio unico di cui all’articolo 8 del decreto-legge 21/2026 converti-
to dalla legge 49/2026.
6. Il piano attuativo presentato o l’istanza di titolo abilitativo
per la realizzazione o l’ampliamento di un centro dati indica an-
che il parametro della potenza richiesta di connessione.
7. In riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, gli inter-
venti per la realizzazione o l’ampliamento di un centro dati, con
parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 10
MW, si qualificano di rilevanza sovracomunale e sono assogget-
tati a valutazione di compatibilità mediante apposita conferenza
consultiva di concertazione per la verifica delle esternalità e degli
impatti sulle componenti territoriali, ambientali, infrastrutturali e
sociali, ai fini della sottoscrizione di specifico accordo territoriale
di pianificazione sovracomunale per l’adozione di forme di coor-
dinamento e di misure perequative e compensative, ecologiche,
ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale.
Ulteriori misure compensative consistenti in interventi di integra-
zione e sviluppo socio-economico delle comunità locali posso-
no essere adottate, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla
dimensione dell’intervento e agli impatti ambientali e territoriali
previsti. A seguito dell’istanza del comune interessato, la Città
metropolitana di Milano o la provincia territorialmente interessata
convoca la conferenza consultiva di concertazione con i comuni
coinvolti dalle esternalità. La conferenza consultiva di concerta-
zione è convocata dalla Regione nel caso di interventi con pa-
rametro della potenza richiesta di connessione superiore a 50
MW o di interventi localizzati in ambiti territoriali interprovinciali o,
comunque, nei casi in cui il procedimento autorizzatorio unico sia
di competenza regionale sulla base dell’articolo 4, comma 1, e
in forza delle disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-
legge 21/2026 convertito dalla legge 49/2026. Nella conferenza
consultiva di concertazione il rappresentante legale di ciascuna
amministrazione partecipante può essere affiancato dalle pro-
prie strutture tecniche per garantire il necessario supporto cono-
scitivo e valutativo. Alla conferenza può essere invitato anche il
proponente del piano attuativo o dell’istanza.
8. Per gli interventi qualificati di rilevanza sovracomunale ai sensi
del comma 7, la valutazione di compatibilità tiene conto di even-
tuali modalità di attuazione per fasi funzionali, ai fini della verifica
dell’effettiva disponibilità delle infrastrutture energetiche e idriche,
nonché della definizione delle misure perequative e compensative
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previste nell’ambito della procedura per la sottoscrizione dell’ac-
cordo territoriale di pianificazione sovracomunale.
9. I criteri per lo svolgimento della valutazione di compatibilità
nell’ambito della conferenza consultiva di concertazione di cui al
comma 7 sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale
di cui al comma 10, distinguendo tra i casi di nuovi insediamenti e
quelli di ampliamento che comportano una modifica sostanziale
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l bis), del d.lgs. 152/2006.
10. Le modalità di svolgimento della procedura per la sotto-
scrizione dell’accordo territoriale di pianificazione sovracomu-
nale di cui al comma 7, senza aggravio dei tempi del proce-
dimento amministrativo principale, e il ruolo del rappresentante
regionale nel contesto di tale procedura sono specificati con
deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima delibe-
razione sono definiti i criteri per la determinazione delle misure
perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambien-
tali, infrastrutturali e sociali, che possono costituire il quadro di
riferimento strategico per le valutazioni ambientali eventualmen-
te applicabili ai sensi del d.lgs. 152/2006, avendo a riferimento,
altresì, le priorità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da b) a d).
11. I criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regiona-
le di cui al comma 9 possono essere utilizzati dai comuni, quali
linee guida ai fini delle valutazioni di competenza in caso di in-
sediamento dei centri dati con parametro richiesto di connes-
sione fino a 10 MW.
12. Le soglie di potenza di connessione richiesta, come sta-
bilite al comma 7, sono decrementate dalla potenza nominale
complessiva di energia fotovoltaica installata in copertura o a
terra all’interno dell’area oggetto dell’intervento, laddove rien-
trante tra le aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
Art. 6
(Misure per l’accelerazione dell’individuazione delle aree
dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate)
1. Anche al fine di promuovere gli insediamenti dei centri dati
nelle aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni, entro
e non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individuano o aggiornano l’indi-
viduazione, ai sensi degli articoli 3 e 10, comma 1, lettera e bis),
della l.r. 12/2005, delle aree dismesse, contaminate, degradate,
inutilizzate e sottoutilizzate presenti sul territorio comunale, non-
ché le aree interessate dall’insediamento di centri dati esistenti, di
nuova realizzazione o oggetto di ampliamento.
2. L’individuazione delle aree di cui al comma 1, è effettuata
con deliberazione del consiglio comunale, che acquista effica-
cia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) dell’avviso di avvenuta individuazione, previo
invio delle informazioni geolocalizzate in forma digitale alla Re-
gione e alla Città metropolitana di Milano o alla provincia ter-
ritorialmente interessata. A tal fine, la Giunta regionale mette a
disposizione dei comuni strumenti tecnici di supporto, banche
dati e modelli standardizzati di analisi territoriale.
3. Ciascun comune provvede ad aggiornare annualmente,
esclusivamente qualora siano intervenute variazioni sostanziali
rispetto all’ultimo rilevamento, la ricognizione di cui al comma 2
con deliberazione del consiglio comunale, che acquista effica-
cia con la pubblicazione nel BURL del relativo avviso, previo invio
delle informazioni in forma digitale alla Regione e alla Città me-
tropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata.
4. L’adempimento di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 costi-
tuisce criterio di premialità per l’erogazione delle risorse di cui
all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 26 novembre
2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del
patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territo-
rio» e ad altre leggi regionali).
5. La mancata individuazione o il mancato aggiornamento,
da parte dei comuni, delle aree di cui al comma 1 non costitui-
sce causa ostativa alla presentazione delle istanze per la realiz-
zazione o l’ampliamento dei centri dati.
6. La Regione, le province e la Città metropolitana di Milano
pubblicano le informazioni raccolte mediante geoportale sul
proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dal ricevimento
delle informazioni geolocalizzate. Il rispetto del termine di cui
al primo periodo costituisce specifico obiettivo di performance
per la Regione. Il mancato rispetto dello stesso termine, da parte
delle province e della Città metropolitana di Milano, costituisce
motivo di esclusione, per la Città metropolitana di Milano o per
la provincia interessata, dall’assegnazione di risorse regionali in
materia di governo del territorio, fino al relativo adempimento.
Art. 7
(Accesso da parte delle autorità competenti
alle informazioni relative ai centri dati)
1. Al fine di assicurare il corretto monitoraggio dei dati e l’ef-
ficace attuazione della presente legge, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della medesima, la Giunta re-
gionale definisce, previa intesa con il Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica, le modalità di interoperabilità con la
banca dati europea sui centri dati di cui al Regolamento (UE)
2024/1364, ferma restando la necessaria riservatezza delle infor-
mazioni e degli indicatori ivi contenuti, secondo quanto previsto
dalla normativa di riferimento.
Art. 8
(Cabina di regia sui centri dati)
1. È istituita una cabina di regia permanente con funzioni
di monitoraggio e indirizzo in materia di centri dati, ivi compre-
si quelli già esistenti, presieduta dal Presidente della Giunta re-
gionale o dall’assessore dallo stesso delegato e composta da
rappresentanti della Regione, di ANCI Lombardia, di UPL, di ARPA,
di ERSAF, della Città metropolitana di Milano e delle università,
nonché, previa intesa, da rappresentanti del gestore della rete di
trasmissione nazionale e degli altri gestori delle reti infrastruttura-
li elettriche e, per i profili di competenza, da rappresentanti degli
enti di governo degli ambiti del servizio idrico integrato territorial-
mente interessati, di cui alla l.r. 26/2003. La partecipazione alla
cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono cor-
risposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti co-
munque denominati. La cabina di regia, per lo svolgimento del-
le proprie funzioni, si avvale del contributo di soggetti pubblici e
privati, anche mediante audizioni o consultazioni, ivi compresi i
soggetti gestori del servizio idrico integrato territorialmente inte-
ressati, le associazioni maggiormente rappresentative del setto-
re dei centri dati e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del sistema economico e produttivo lombardo.
2. La cabina di regia di cui al comma 1, anche sulla base
delle informazioni acquisite dagli enti gestori delle reti di cui al
primo periodo dello stesso comma, analizza l’evoluzione tec-
nologica del settore, valuta l’efficacia delle politiche regionali,
gli impatti cumulativi degli insediamenti derivanti dal consumo
energetico, dai prelievi idrici, dal consumo di suolo e in relazione
alla qualità ambientale ivi compresi gli aspetti correlati all’inqui-
namento acustico, con particolare riferimento agli ambiti terri-
toriali a elevata concentrazione, anche in termini di incremento
del fabbisogno energetico e di adeguatezza delle infrastrutture,
analizza gli aspetti di consumo energetico, idrico e relativi all’ef-
fetto «isola di calore», ed elabora proposte di modifiche normati-
ve di aggiornamento.
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte anche mediante
la condivisione, da parte del gestore della rete di trasmissione
nazionale, della mappatura delle disponibilità e delle capacità
della rete elettrica, anche in relazione alla localizzazione attuale
e potenziale dei centri dati.
4. La cabina di regia garantisce il monitoraggio anche attra-
verso la mappatura dei centri dati esistenti e, per l’esercizio delle
funzioni previste dal presente articolo, è supportata dalla task
force di cui all’articolo 4, comma 8.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. La disciplina dei procedimenti di cui all’articolo 4 si applica
alle istanze per la realizzazione o l’ampliamento dei centri dati,
di cui all’articolo 1, comma 2, presentate dalla data di pubbli-
cazione nel BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo di
cui all’articolo 4, comma 8. I procedimenti relativi alle AIA di cui
alla presente legge, pendenti alla data di cui al primo periodo,
sono conclusi dalla Città metropolitana di Milano o dalla provin-
cia territorialmente interessata.
2. La disciplina della procedura per la sottoscrizione dell’ac-
cordo territoriale di pianificazione sovracomunale di cui all’ar-
ticolo 5, comma 7, si applica alle istanze di piano attuativo o di
titolo abilitativo per la realizzazione o l’ampliamento di un centro
dati presentate dalla data di pubblicazione nel BURL delle mo-
dalità di svolgimento della suddetta procedura e dei relativi cri-
teri per la determinazione delle misure perequative e compen-
sative di cui all’articolo 5, comma 10.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 8, e di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente
legge e valuta i risultati raggiunti nel regolare lo sviluppo dei
centri dati in Lombardia, con riferimento agli effetti sul sistema
territoriale, ambientale ed economico. A tal fine, la Giunta regio-
nale, anche avvalendosi del contributo della cabina di regia di
cui all’articolo 8, presenta al Consiglio regionale, a distanza di
un anno dall’approvazione della presente legge e successiva-
mente a cadenza biennale, una relazione che documenta:
a) gli esiti delle collaborazioni istituzionali attivate;
b) le risultanze della ricognizione delle aree prioritarie di inse-
diamento e della mappatura dei centri dati esistenti, auto-
rizzati o in fase di realizzazione, con riferimento alle princi-
pali caratteristiche generali disponibili;
c) gli effetti degli insediamenti in termini di rigenerazione terri-
toriale e consumo di suolo, nonché le principali tipologie di
misure compensative attuate;
d) le principali ricadute energetiche e ambientali, sulla ba-
se delle informazioni disponibili presso le amministrazioni
competenti e degli esiti delle valutazioni ambientali;
e) gli elementi conoscitivi relativi all’integrazione con il siste-
ma energetico territoriale, ove disponibili;
f) l’attività dei comuni e le eventuali criticità emerse nella ri-
cognizione delle aree dismesse e inquinate;
g) le criticità emerse nell’attuazione della legge e le soluzioni
individuate per farvi fronte.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la com-
missione consiliare competente possono indicare ulteriori am-
biti di approfondimento rispetto a quanto previsto al comma 1.
3. I soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione della presente
legge rendono disponibili alla Regione i dati e le informazioni
già detenuti nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto
della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazio-
ni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge,
nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati.
5. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quan-
to previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica uni-
tamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 11
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si fa
fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 3 giugno 2026
p. Attilio Fontana
Comazzi Gianluca Marco
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1532
del 26 maggio 2026)

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