venerdì 12 febbraio 2021

Regione Lombardia, il tar boccia la legge sugli immobili dismessi

Dal fb di Simonetta D'Amico e di David Gentili 

 IMMOBILI DISMESSI :LEGGETE QUESTO PASSAGGIO DI UNA DELLE TRE ORDINANZE TAR. È un evidente segno A REGIONE LOMBARDIA CHE HA FAVORITO I PROPRIETARI CHE HANNO LASCIATO DEGRADARE I LORO IMMOBILI DISCRIMINANDO I PROPRIETARI DILIGENTI CHE HANNO MANTENUTO IN BUONO STATO I LORO EDIFICI

 Infine, secondo il TAR, “l’art. 40 bis appare in contrasto anche con i principi di uguaglianza e imparzialità dell’Amministrazione discendenti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, visto che riconosce delle premialità per la riqualificazione di immobili abbandonati e degradati in favore di soggetti che non hanno provveduto a mantenerli in buono stato e che hanno favorito l’insorgere di situazioni di degrado e pericolo, a differenza dei proprietari diligenti che hanno fatto fronte agli oneri e ai doveri conseguenti al loro diritto di proprietà, ma che proprio per questo non possono beneficiare di alcun vantaggio in caso di intervento sul proprio immobile. La norma regionale, quindi, incentiva in maniera assolutamente discriminatoria e irragionevole di situazioni di abbandono e di degrado”.

UNA VITTORIA SCHIACCIANTE!

IMMOBILI ABBANDONATI. IL TAR DA’ RAGIONE AL COMUNE SU INCOSTITUZIONALITA’ LEGGE REGIONALE CON TRE ORDINANZE.  


STOP ALLA CEMENTIFICAZIONE CHE PREMIA CHI ABBANDONA GLI EDIFICI!


Milano, 11 febbraio 2021 – “L’applicazione della disposizione regionale comprime in maniera eccessiva – con violazione degli art. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione – la potestà pianificatoria comunale, in particolare dei Comuni che hanno più di 20.000 abitanti (come il Comune di Milano), non consentendo a siffatti Enti alcun intervento correttivo o derogatorio in grado di valorizzare, oltre alla propria autonomia pianificatoria, anche le peculiarità dei singoli territori di cui i Comuni sono la più immediata e diretta espressione”  

“Pur essendo rimessa al Consiglio comunale l’individuazione degli immobili abbandonati e degradati, è comunque consentito al proprietario di un immobile di certificare con perizia asseverata giurata, oltre alla cessazione dell’attività, anche la sussistenza dei presupposti per beneficiare del regime di favore di cui all’art. 40 bis. Il Comune quindi non ha la facoltà di selezionare, discrezionalmente, gli immobili da recuperare, in quanto l’applicazione della norma regionale può avvenire anche su impulso del proprietario del manufatto”.  

La violazione della Costituzione viene riscontrata anche rispetto a contraddizioni della legislazione regionale stessa.   

Infine, secondo il TAR, “l’art. 40 bis appare in contrasto anche con i principi di uguaglianza e imparzialità dell’Amministrazione discendenti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, visto che riconosce delle premialità per la riqualificazione di immobili abbandonati e degradati in favore di soggetti che non hanno provveduto a mantenerli in buono stato e che hanno favorito l’insorgere di situazioni di degrado e pericolo, a differenza dei proprietari diligenti che hanno fatto fronte agli oneri e ai doveri conseguenti al loro diritto di proprietà, ma che proprio per questo non possono beneficiare di alcun vantaggio in caso di intervento sul proprio immobile. La norma regionale, quindi, incentiva in maniera assolutamente discriminatoria e irragionevole di situazioni di abbandono e di degrado”.   

In conclusione il TAR sospende il giudizio perché gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale.

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